Sul diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi per l'esecuzione di un appalto pubblico

Claudia Parise
Nicola Posteraro
26 Maggio 2022

In materia di contratti pubblici, la domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi attinente all'an della revisione rientra nella giurisdizione del G.A. ma la domanda di accertamento è inammissibile se manca una determinazione dell'amministrazione (stazione appaltante) che abbia previamente accertato la spettanza del compenso revisionale in favore dell'appaltatore nelle forme tipiche procedimentali, non potendo il giudice sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un potere di verifica sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla revisione.

La questione oggetto del giudizio.

In data 12 dicembre 1988 veniva stipulato un contratto di appalto tra una impresa di costruzioni e il Comune di Tursi per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria della zona P.I.P. il contratto risultava privo di clausole disciplinanti il diritto alla revisione dei prezzi.

La scadenza contrattuale veniva successivamente prorogata in ragione di plurime sospensioni dei lavori per cause non imputabili all'appaltatore e, pertanto, l'impresa formulava istanza di revisione dei prezzi. Sulla istanza dell'aggiudicatario si determinava favorevolmente la Giunta Municipale che, con deliberazione, accoglieva la richiesta e rideterminava l'importo in una misura minore.

Tuttavia, il privato, reputando la detta quantificazione insufficiente, al fine di conseguire il pagamento il compenso revisionale nella misura dovuta, si rivolgeva dapprima al Giudice civile che, però, in secondo grado, si dichiarava privo di giurisdizione, e dunque successivamente, in riassunzione, al Giudice Amministrativo.

Il TAR per la Basilicata giudicava la domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi inammissibile avendo essa ad oggetto una situazione giuridica avente consistenza di interesse legittimo e, come tale, dovendo il privato avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di salvaguardia dell'interesse legittimo. Così che: 1) è sempre necessaria l'attivazione, su istanza di parte, di un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione deve svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale che deve sfociare nell'adozione di un provvedimento che riconosce il diritto al compenso e ne stabilisce anche l'importo; 2) nell'ipotesi di inerzia dell'amministrazione, il privato può impugnare il silenzio inadempimento. In nessun caso, l'appaltatore può domandare in via diretta al giudice l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, in quanto il giudice non può sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa.

Nel caso di specie, il TAR adito ha rilevato l'inesistenza di una determinazione amministrativa che abbia previamente accertato, in favore del ricorrente, la spettanza del compenso revisionale oggetto della lite, non ritenendo valevo la Deliberazione di Giunta Comunale poiché organo sprovvisto di competenza deliberativa in quanto appartiene al Consiglio Comunale (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 23 luglio 2015, n. 15474).

Il principio di diritto.

Il Giudice Amministrativo ha stabilito che la domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi quando attiene all'an della revisione rientra nella giurisdizione del G.A. ed, avendo la relativa posizione giuridica soggettiva del privato consistenza di interesse legittimo, egli può avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di salvaguardia dell'interesse legittimo. Dunque, il privato potrà attivare, su apposita istanza, un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione deve svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale che deve sfociare nell'adozione di un provvedimento che riconosce il diritto al compenso e ne stabilisce anche l'importo. Inoltre, nella ipotesi di mancata adozione di una determinazione da parte dell'amministrazione sulla istanza di revisione, il contraente privato potrà impugnare il silenzio inadempimento dinanzi al G.A. nei tempi e nei modi di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a., ma non potrà demandare in via diretta al G.A. l'accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante sulla p.a.

Nella pronuncia, il TAR evidenzia come la competenza deliberativa sulla istanza per la revisione dei prezzi non spetta alla Giunta Comunale in quanto materia attribuita al Consiglio Comunale.

Nel caso di specie, il TAR adito ha rilevato l'inesistenza di una determinazione amministrativa che abbia previamente accertato, in favore del ricorrente, la spettanza del compenso revisionale oggetto della lite, per non avere la Deliberazione di Giunta Comunale valore di provvedimento legittimante l'azione giurisdizionale, ritenuto che la competenza deliberativa in materia appartiene al Consiglio Comunale (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 23 luglio 2015, n. 15474). Sulla scorta di ciò, la domanda di accertamento del diritto alla revisione ricorso è stata dichiarata inammissibile stante l'impossibilità per il giudice amministrativo di procedere all'accertamento di una pretesa che, nella sua fase iniziale, presuppone l'esercizio di un'attività amministrativa. Mentre la domanda volta al conseguimento della declaratoria dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di riconoscimento del compenso revisionale è stata dichiarata dal TAR irricevibile per tardività in relazione al mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a.