Ecco la nuova informazione provvisoria delle Sezioni Unite Penali
27 Maggio 2022
Le Sezioni Unite Penali hanno dato risposta negativa al quesito se, ai fini della revocazione della confisca, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, nella nozione di «prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento» debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, «sebbene deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale».
Secondo le Sezioni Unite, infatti, «in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».
*Fonte: DirittoeGiustizia |