Sulle condizioni di applicabilità del principio di equivalenza

30 Maggio 2022

Ogniqualvolta la disciplina di gara preveda che i prodotti offerti dai concorrenti in gara siano dotati di caratteristiche integranti qualità essenziali della prestazione, la difformità dell'offerta si risolve in un vizio che giustifica di per sé l'esclusione dalla procedura, anche nel silenzio della lex specialis.

Il caso. L'E.S.T.A.R. - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale – indiceva per conto della Regione Toscana una procedura aperta, divisa in quattro lotti, per la stipula di accordi quadro aventi a oggetto la fornitura di stent coronarici in favore delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

In esito alla conclusione della procedura di gara, il secondo classificato impugnava innanzi al Tar Toscana, Firenze, l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, gli ulteriori atti di gara nella parte e nella misura in cui non avevano disposto l'esclusione dalla procedura di quest'ultimo, nonché la legge di gara.

Con il ricorso proposto, sul presupposto che il dispositivo offerto dall'aggiudicataria non fosse quello di più recente immissione in commercio, il ricorrente (secondo classificato) denunciava, tra le altre cose, il mancato rispetto del disciplinare di gara nella misura in cui prevedeva che i concorrenti avrebbero dovuto offrire il dispositivo “di più recente immissione in commercio”.

Sulle condizioni di applicabilità del principio di equivalenza ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 50/2016. Come noto, con il principio d'equivalenza, l'art. 68, comma 7, del D.lgs. 50/2016, stabilisce che ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche, purché le nuove proposte ottemperino in maniera pressoché equivalente ai requisiti individuati dalla stazione appaltante.

Nel pronunciarsi sul ricorso proposto dall'operatore, il Tar Toscana distingue tuttavia il requisito che nel caso di specie ha richiesto l'offerta del dispositivo di più recente immissione in commercio, rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste in fase di gara.

Ad avviso del Tar, mentre queste ultime - che definiscono le caratteristiche richieste di un determinato prodotto - sono suscettibili di equivalenza ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 50/2016, lo stesso non può dirsi per il requisito richiedente la più recente immissione in commercio di un prodotto; ciò in quanto tale ultimo requisito non esprime il possesso di specifiche qualità tecniche, non lasciando ai concorrenti alcun margine di scelta per evitare l'aliud pro alio.

Il principio della esclusione dell'offerta per difformità dai prodotti integranti qualità essenziali della prestazione richiesta. Nella pronuncia in esame, il Tar riconosce quindi che la difformità dell'offerta rispetto ai prodotti richiesti dalla disciplina di gara e dotati di caratteristiche integranti qualità essenziali della prestazione, integra un vizio che giustifica l'esclusione dalla procedura, anche nel caso in cui tale esclusione non sia stata espressamente prevista dalla lex specialis.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso principale e annullato l'aggiudicazione disposta nei confronti dell'aggiudicatario.

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