Sulle condizioni di validità del contratto di avvalimento tecnico-operativo

30 Maggio 2022

Dal contratto di avvalimento che abbia ad oggetto l'attestazione S.O.A. deve risultare chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità; diversamente, detto contratto, risolvendosi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, sarebbe nullo.

Il caso.

Il Comune di Santa Teresa di Riva indiceva una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di “Realizzazione canale di gronda a difesa del centro abitato di S. Teresa di Riva località Cantidati (ME)”.

Successivamente all'espletamento della procedura di gara, un operatore economico veniva escluso in quanto il contratto di avvalimento da questi stipulato per sopperire alla carenza della qualificazione S.O.A. richiesta era stato ritenuto indeterminato ed eccessivamente generico.

Tale operatore impugnava innanzi al Tar Catania l'esclusione disposta nei suoi confronti, nonché l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, deducendo, tra le altre cose, il difetto di motivazione del giudizio di esclusione reso dalla Commissione di gara sull'indeterminatezza del contratto di avvalimento.

La disciplina legislativa dell'avvalimento.

Nella pronuncia in esame, il Giudice Amministrativo ricorda innanzitutto che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 89 D.lgs. 50/2016, l'oggetto del contratto di avvalimento – che consiste nei requisiti forniti e nelle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria – deve essere definito in modo specifico, avendo la suddetta norma introdotto una forma di nullità di protezione dei requisiti di forma-contenuto, che era invece mancante nella previgente disciplina.

Le condizioni di validità del contratto di avvalimento tecnico-operativo.

Il Tar, nel richiamare la giurisprudenza già espressasi sulle condizioni di validità del contratto di avvalimento, esclude la sua validità nei casi in cui questo applichi formule contrattuali generiche o meramente riproduttive del dato normativo, ritenendo che debba invece espressamente prevedere (per un verso) la messa a disposizione di personale qualificato e (per altro verso) i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti.

Le medesime considerazioni valgono anche nei casi (come quello di specie) in cui il contratto di avvalimento abbia ad oggetto l'attestazione S.O.A.

A tale ultimo riguardo, il giudice amministrativo precisa che laddove non risulti espressamente l'effettiva integrazione dei complessi aziendali dell'avvalente e dell'ausiliaria, il contratto di avvalimento si risolverebbe in un mero trasferimento documentale cui non corrisponde alcun reale intervento dell'ausiliaria nell'esecuzione dell'appalto.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice amministrativo, in considerazione della genericità dei requisiti messi a disposizione dell'ausiliata e della conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto di avvalimento, rilevando la nullità dello stesso, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.

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