Crisi coniugale e mutuo: esenzioni sì o no?
30 Maggio 2022
Il mutuo del caso di specie è contratto dal marito cui, secondo gli accordi di separazione, è attribuito l'intero immobile - residenza familiare a fronte della corresponsione alla moglie di una somma destinata anche all'estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016. Per il Fisco, considerato che la stipula del mutuo costituisce condicio sine qua non per dare esecuzione agli accordi di separazione, il contratto può essere ricompreso tra i «contratti della crisi coniugale, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi» e, pertanto, possa rientrare tra quelli che l'ordinanza di Cass. n. 4144/2021 considera «atti realizzativi degli accordi coniugali» che «debbono dunque farsi rientrare nella nozione di “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” ex art. 19 l. n. 74/1987 cit. ...». Affinché si possa beneficiare dell'esenzione, tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell'accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. L'esenzione sarà riconosciuta nei limiti dell'ammontare indicato dal predetto accordo di separazione e destinato alla ex moglie. |