Solo il coniuge abbiente e facoltoso salva il genitore incurante dei figli minori
01 Giugno 2022
Orco e sconsiderato. Padre di famiglia, disoccupato, avrebbe continuamente maltrattato la moglie, lei invece attenta ai bisogni dei figli minori, nei cui confronti il padre avrebbe mantenuto una condotta di sostanziale indifferenza economica. Contestati il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. e il mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiari ex art. 570, comma 2, c.p. L'accusa viene provata dalla testimonianza della persona offesa e, de relato, dagli operatori sociali che ne avevano raccolto le confidenze; sotto il profilo economico e patrimoniale l'imputato eccepisce che le entrate economiche comunque percepite dalla moglie avrebbero impedito l'ingenerarsi di un significativo stato di bisogno – costitutivo del reato ex comma 2 cit. - in capo ai figli. La Cassazione, confermando la condanna, deduce in punto di contribuzioni economiche dei coniugi in presenza di figli minori e sulla configurabilità del reato ex art. 572 c.p. in capo al coniuge omettente.
“Mezzi di sussistenza” versus “mantenimento”. Ben vero che lo stato di bisogno ai sensi dell'art. 570 c.p. ha un ambito più circoscritto del concetto di mantenimento ex art. 570-bis c.p. – determinato dal giudice civile in via autonoma e il cui inadempimento è specificamente punito dalla norma. Tuttavia la soddisfazione dello stato di bisogno comprende tutto quanto necessario ad assicurare le più elementari esigenze di vita dell'avente diritto e non solo quanto necessario per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l'alloggio. Vanno inclusi nel bisogno da soddisfare anche i mezzi idonei al soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana - abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione. La minore età dei figli, in ogni caso, presume l'integrazione di uno stato di bisogno individuale da appagare: l'assenza di contribuzione economica da parte di un genitore, quasi in ogni caso, determina la configurazione del reato.
L'adempimento dell'uno coniuge virtuoso non esclude il reato del coniuge omettente, salva la particolare agiatezza ingenerata dal coniuge virtuoso capo ai figli. Lo stato di bisogno non sussiste nel solo caso il genitore più virtuoso provveda in via esclusiva ed ampiamente sufficiente, in virtù delle sue floride risorse economiche, a garantire il benessere e l'agiatezza della prole – la terminologia utilizzata dai giudici parrebbe evincere un onere probatorio difficile da scalare a carico dell'imputato omettente. Salva l'imputato la dimostrazione che malgrado l'inadempimento dall'obbligo di contribuzione a suo carico nei confronti dei figli minori, questi non versassero in stato di bisogno per le consistenze economiche dall'altro genitore tali da superare ampiamente l'approvvigionamento dei mezzi di sussistenza.
C'è concorso formale fra art. 570 c.p. e art. 570-bis c.p. Sussiste concorso concorso formale eterogeneo e non assorbimento fra l'art. 570-bis c.p. – che punisce l'inadempimento alle obbligazioni civili fissate in atto di divorzio o di separazione - e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., in quanto solo il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza – e richiede un'indagine di tipo sostanziale in luogo di quella formale (e più agevole, in quanto svincolata da accertamenti probatori più articolati) di cui al primo.
*Fonte: DirittoeGiustizia |