Consulta: sì al doppio cognome, ma senza confusione per le generazioni future
01 Giugno 2022
Con sentenza n. 131 depositata oggi, la Consulta ha definitivamente archiviato la vecchia visione patriarcale sulla scelta obbligata dell'utilizzo del cognome paterno per i figli. «Il cognome collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis, si radica nella sua identità familiare e perciò deve rispecchiare l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori». Questo uno stralcio della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che il figlio assuma automaticamente il cognome paterno, estendendo tale illegittimità alle norme sull'attribuzione del cognome per i figli nati nel matrimonio e per quelli adottati. Una vera e propria rivoluzione che renderà imprescindibile l'accordo fra i genitori nel caso vogliano attribuire uno solo dei cognomi al figlio. In mancanza di un accordo dovranno attribuirsi entrambi i cognomi, nell'ordine deciso dai genitori e nel caso di eventuale disaccordo si renderà necessario l'intervento del giudice per risolvere la controversia. Sarebbe infatti in contrasto con i principi costituzionali secondo la Consulta impedire «ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, dell'accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete di interessi del figlio». La Corte Costituzionale tuttavia, ha inviato una duplice raccomandazione al legislatore. In primo luogo, ha auspicato un urgente intervento per «impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome». Nel caso pertanto di un genitore titolare del doppio cognome, si renderebbe necessaria la scelta di quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, poi, la Consulta ha rimesso alla valutazione del legislatore «l'interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle». Da ultimo, la Corte Costituzionale ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l'attribuzione del cognome al figlio e di conseguenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, rimettendo alla deputata disciplina eventuali richieste di modifica del cognome.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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