Notifica via PEC: è valida quella eseguita agli indirizzi risultanti dal Registro delle imprese

Redazione scientifica
01 Giugno 2022

La notifica di un atto non processuale può essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione di una s.r.l. al ricorso monitorio presentato da un imprenditore al fine di ottenere il corrispettivo per i lavori eseguiti per la realizzazione di un centro ippico.
In particolare, la società committente contestava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ad un indirizzo PEC che, pur essendo a lei riferibile, risultava diverso da quello inserito nel registro Reginde.

Decidendo sulla question, la Corte chiarisce che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Cass. civ., n. 31/2017).

Infatti, ai fini del domicilio digitale, l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, e poi modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, prevede che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla l. n. 2/2009, dall'art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia»: tra questi, figura anche il registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, convertito con l. n. 2/2009, con la conseguenza che l'indirizzo risultante dalla visura camerale della società ricorrente poteva essere legittimamente utilizzato.

Infine, la Corte specifica che l'omessa indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro da cui è stato attinto l'indirizzo PEC non può comportare la nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto lo scopo legale, in quanto notificato presso l'indirizzo di posta elettronica della ricorrente (Cass. civ., sez. unite, n. 7665/2016).

Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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