È inesistente la notifica effettuata tramite PEC non iscritta nei pubblici registri

Redazione scientifica
06 Giugno 2022

La notifica degli atti processuali effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non istituzionale è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.

La vicenda da cui trae origine la questione sottoposta all'esame del Tribunale di Enna riguarda l'opposizione di una società avverso il pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la società ricorrente contesta l'inesistenza della notifica degli atti impugnati, in quanto l'Agente della Riscossione aveva utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata non istituzionale, cioè non figurante nei registri pubblici.

Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 26 dP.R. n. 602/1973, e l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012 prevedono che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero "IPA", "Reginde", "Inipec"».

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica proveniente da un indirizzo non presente in uno dei predetti registri è quindi da ritenersi nulla ovvero inesistente (C.T.P Roma, n. 10571/2020): per le notifiche a mezzo PEC, infatti, opera il principio della sanatoria della nullità solo se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., mentre la notifica inesistente non è sanabile (Cass. civ., sez. unite, n. 7665/2016).

Alla luce di tali considerazioni, il giudice dell'esecuzione ha quindi accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla società ricorrente.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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