Circolazione di veicoli in area demaniale: responsabilità e risarcimento danni
06 Giugno 2022
Massima
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c. e della disciplina della r.c.a., l'area demaniale è equiparabile ad una strada pubblica, con conseguente ammissibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Il caso
Tizio agisce in giudizio nei confronti del conducente, del proprietario e dell'assicuratore della responsabilità RCA per chiedere il risarcimento dei danni alla persona causati dal crollo di un solaio provocato dall'urto di un autocarro. Il Tribunale accoglie la domanda, mentre la Corte d'Appello riforma la sentenza, stante l'inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. in quanto il sinistro non era avvenuto su una strada. Segue, pertanto, il ricorso in Cassazione di Tizio. La questione
Se ai fini dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c. e della disciplina della RCA, un'area demaniale può essere equiparata ad una strada pubblica Le soluzioni giuridiche
I Supremi Giudici affrontano e risolvono la questione richiamando il principio espresso nella sentenza di cassazione a Sezioni Unite n. 21983 del 30 luglio 2021, secondo cui: “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Osservazioni
Come noto, la delimitazione del concetto di “circolazione stradale” nel nostro ordinamento, è una questione di rilevante importanza, stante il collegamento con l'art. 122 cod. ass. che al primo comma così dispone: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada (omissis). In estrema sintesi, se la fattispecie rientra nell'ambito del concetto di “circolazione stradale” di cui all'art. 2054 c.c. – espressamente richiamato dall'art. 122 cod. ass. - allora ci troviamo nell'area di competenza dell'assicurazione obbligatoria della RCA, con tutte le conseguenze che ne derivano.
I casi trattati dalla giurisprudenza richiamata anche nella sentenza in commento, erano volti proprio a stabilire se la modalità di accadimento del sinistro consentisse o meno l'applicazione della normativa speciale della RCA. Le questioni interpretative rilevanti al fine di stabilire i confini del concetto di circolazione stradale riguardano: il significato di aree equiparate alle strade di uso pubblico (art. 122 cod. ass.) e il concetto di “veicolo”. Sul significato di aree equiparabili alle strade di uso pubblico, possiamo affermare che seppur con un percorso non del tutto lineare della giurisprudenza, oggi il problema sia da considerarsi risolto. La sentenza a Sezioni Unite n. 21983 del 30 luglio 2021, unitamente alle richiamate plurime decisioni della Corte di Giustizia Europea, oltre che all'art. 3 co. 2 lett a) del D.M., 1 aprile 2008, n. 86 - sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico – hanno definitivamente stabilito che i danni causati da veicoli anche all'interno di aree private rientrano nella garanza prestata dall'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti.
Questione che non parrebbe del tutto risolta, invece, è se rientri o meno nella garanzia RCA il danno causato da un veicolo speciale (gru, mietritrebbia ecc.) durante una mera fase lavorativa. La problematica era stata risolta positivamente – nel senso dell'inclusione nella garanzia RCA – dalla sentenza a Sezioni Unite, 29 aprile 2015, n. 8620. Secondo la Corte di Giustizia Europea, però, se da un lato si dava atto che l'assicurazione obbligatoria dovesse coprire anche i fatti verificatisi in aree private, dall'altro si precisava che i danni causati da veicoli potevano rientrare nell'ambito della garanzia RCA solo se verificatisi durante attività di trasporto (si veda Corte giust. Ue, Grande Sez., 28 novembre 2017, causa C-514/16 Rodigues de Andrade c. Crèdito Agricola Seguros). Detta interpretazione è stata recepita con la Direttiva U.E. 2021/2118, di modifica della direttiva 2009/103/CE sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (pubblicata in data 2 dicembre 2021, sulla Gazzetta Ufficiale U.E.); in particolare, l'art. 1-bis così dispone: uso del veicolo” ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Si può notare come la novella europea ponga l'accento sull'uso del veicolo quale mezzo di trasporto quale condizione per la copertura assicurativa della RCA.
Tornando alla sentenza oggetto del presente commento, si osserva come la Cassazione a Sezioni Unite, ritenga che condizione necessaria perché un sinistro causato da un veicolo possa rientrare nella garanzia RCA, sia l'utilizzo del mezzo in modo conforme alla sua funzione abituale.
Per delimitare il concetto di “funzione abituale”, la Corte precisa come non rimanga coperta dall'assicurazione RCA la sola ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada (cfr. Cass., 30 luglio 1987, n. 6603) concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che - a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga- "secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere" (v. Cass., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620. Cfr. altresì Cass., 29 novembre 2018, n. 30838). Da quanto sopra esposto, tenuto conto dell'iter giurisprudenziale e legislativo europeo, si può ben ritenere che allo stato, i sinistri verificatisi mentre un veicolo svolge unicamente la sua funzione lavorativa precipua, diversa dal trasporto, non rientrino nella garanzia assicurativa della RCA. De iure condendo, sarà necessario anche un intervento del legislatore Italiano sul contenuto dell'art. 122 cod. ass., così da allinearlo alla legge europea; la norma, infatti, prevede la copertura assicurativa della RCA a prescindere dal modo d'uso del veicolo. Riferimenti
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