Sul fabbisogno storico non vincolante per il dimensionamento della commessa

Redazione Scientifica
08 Giugno 2022

In materia di gara per la fornitura di presidi medici, laddove il fabbisogno da soddisfare non sia prevedibile ex ante...

In materia di gara per la fornitura di presidi medici, laddove il fabbisogno da soddisfare non sia prevedibile ex ante, essendo correlato alle effettive esigenze assistenziali che verranno a determinarsi nel periodo di svolgimento dell'appalto, imporre alla stazione appaltante l'acquisizione di una quantità minima, fissa ed inderogabile, di dispositivi medici si porrebbe in palese contrasto con i principi di razionalità della spesa, costringendo l'Amministrazione a sostenere costi ingiustificati, in relazione agli apparati di cui non emergesse la reale necessità; alla luce di ciò, quindi, il riferimento al fabbisogno storico, ove determinato sulla scorta di una adeguata attività istruttoria, accompagnato dalla espressa previsione della sua non vincolatività quanto agli acquisti futuri ed oggetto dell'appalto di cui si tratta, costituisce uno strumento idoneo a contemperare ragionevolmente la suddetta esigenza dell'Amministrazione con quella degli operatori economici a disporre di una base previsionale sufficientemente attendibile, sulla quale parametrare la relativa offerta economica.

Al fine di inficiare siffatta clausola della lex specialis, in quanto ipoteticamente ostativa alla formulazione di offerte consapevoli e competitive, in quanto incidente irragionevolmente sull'interesse dei concorrenti a disporre dei dati necessari a svolgere i calcoli di convenienza economica che preludono alla partecipazione alla gara, occorrerebbe dimostrare che la prevedibile oscillazione tra i quantitativi di cui si renda effettivamente necessaria l'acquisizione e quelli determinati secondo il criterio del fabbisogno storico – oscillazione, peraltro, contenuta entro margini di normale tollerabilità, alla luce della intrinseca attendibilità di questi ultimi anche ai fini delle proiezioni future del medesimo fabbisogno – non consenta di elaborare un'offerta atta a garantire un congruo margine di utile ovvero atta a competere utilmente con gli altri concorrenti.

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