È possibile attestare la conformità della copia cartacea di una procura conferita su supporto digitale?

Redazione scientifica
09 Giugno 2022

Nel caso in cui la procura sia rilasciata conferita su supporto cartaceo, il difensore «che si costituisce attraverso strumenti telematici» deve trasmettere la copia informatica autenticata con firma digitale.

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto l'occasione di pronunciarsi sul deposito della procura speciale.

In primis, la Corte ricorda che esistono due modalità di deposito della procura: su un documento ab origine informatico (c.d. “nativo digitale”), e su carta, in formato “analogico”.

Nel caso in cui la procura sia rilasciata conferita su supporto cartaceo, il difensore «che si costituisce attraverso strumenti telematici» ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale; inoltre, il difensore ha la facoltà di attestare la conformità all'originale della copia informatica di un atto processuale di parte formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, solo quando quell'atto viene «depositato con modalità telematiche» (art. 16-decies d.l. n. 179/2012).

Tuttavia, nel caso di specie, risalente al 2019, oltre a non essere consentita la «costituzione attraverso strumenti telematici», e di conseguenza il deposito di una copia informatica autenticata con firma digitale, il difensore avrebbe dovuto depositare l'originale, in quanto non gli era consentito ratione temporis depositare l'immagine di esso firmata digitalmente, attestandone la conformità all'originale con dichiarazione autografa.

A ciò si aggiunge la previsione di cui all'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994, secondo cui, quando non è possibile depositare con modalità telematiche l'atto notificato per mezzo della posta elettronica (PEC), a norma dell'art. 3-bis della stessa legge, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la «conformità ai documenti informatici da cui sono tratti»: ma, nel caso in esame, l'originale della procura era un documento analogico e non digitale, e la sua digitalizzazione ha dato origine ad una copia digitale di un documento originale analogico, non ad un documento originale digitale.

In sostanza, il difensore del ricorrente ha depositato una copia cartacea di un originale cartaceo, e ne ha attestato la conformità all'originale, possibilità non rientrante tra i poteri certificativi attribuiti dalla legge al difensore.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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