Pubblicate le linee guida della Procura di Milano per l'allontanamento di minori
13 Giugno 2022
La l. n. 206/2021 ha modificato il testo dell'art. 403 c.c. relativo all'“Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”. Il testo così modificato entrerà in vigore il prossimo 22 giugno, introducendo sia per gli operatori procedenti che per l'autorità giudiziaria, specifici ed inderogabili obblighi procedurali, che dovranno essere adempiuti nel breve periodo, pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato allontanato e posto in sicurezza.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano ha pubblicato le nuove linee guida che dovranno essere osservate ogniqualvolta l'autorità debba provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore. Vengono innanzitutto chiariti all'art. 403, comma 1 c.c. i presupposti che giustificano l'intervento della pubblica autorità, ovvero: - minore moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica; - emergenza di provvedere, la quale può essere intesa come circostanza negativa improvvisa, imprevista e inaspettata che può comportare conseguenze gravi se non gestita o contenuta con immediatezza, e che richiede una messa in sicurezza del minorenne da realizzare immediatamente senza possibilità di attendere i tempi occorrenti per una decisione del giudice. Il documento precisa che la nuova formulazione della norma identifica la pubblica autorità con l'autorità amministrativa, come sindaco, operatori sociosanitari e le forze di polizia.
Per quanto riguarda le modalità operative, la legge richiede espressamente fra le altre cose che vi sia un formale provvedimento redatto dalla pubblica autorità che procede, con regole specifiche che le forze di polizia dovranno seguire nella redazione del verbale.
Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il formale avviso orale del collocamento in protezione va trasmesso immediatamente al PMM competente per la residenza abituale del minore.
Nelle 24 ore successive al collocamento in protezione, la pubblica autorità dovrà poi inviare gli atti al PMM competente, pena la perdita di efficacia del provvedimento. Specifica la legge che «il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore» sarà valutato dal PMM nelle successive 72 ore.
Le linee guida infine specificano che nell'art. 403 c.c. non rientrerà la disciplina relativa ai minori stranieri non accompagnati, in quanto per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale, rimanendo pertanto esclusi dalla nuova previsione del suddetto articolo. |