Dalle Sezioni Unite in arrivo una nuova informazione provvisoria

Redazione Scientifica
13 Giugno 2022

Misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di immigrati stranieri: questo il tema affrontato dalle Sezioni Unite Penali.

Con l'informazione provvisoria n. 10/2022, le Sezioni Unite Penali hanno risposto a due quesiti sulla misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti degli immigrati stranieri, ovvero:

  • se l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell'appello al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 579, comma 2, c.p.p.;
  • se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell'art. 680, comma 2, c.p.p.

Per quanto attiene la prima questione, le Sezioni Unite hanno chiarito che «la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione (ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al Tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 c.p.p.

Relativamente al secondo quesito, invece, le Sezioni Unite Penali affermano che «se, in relazione alla omessa disposizione della misura di sicurezza della espulsione, è annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.».

*Fonte: DirittoeGiustizia