Sull'interesse a ricorrere nel rito speciale in materia di contratti pubblici

13 Giugno 2022

In tema di interesse all'azione deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto avverso atti endoprocedimentali purché l'impugnazione sia comunque rivolta anche avverso il provvedimento finale. Oggetto d'impugnazione sono gli atti della procedura ristretta indetta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di bonifica di impianti e attrezzature interne ad alcuni locali della stazione appaltante. Il ricorso principale ha ad oggetto, tra gli altri...

Il caso. Oggetto d'impugnazione sono gli atti della procedura ristretta indetta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di bonifica di impianti e attrezzature interne ad alcuni locali della stazione appaltante. Il ricorso principale ha ad oggetto, tra gli altri: i) il provvedimento con il quale il R.U.P., sciogliendo la riserva, ha ritenuto congrua, tra le altre, l'offerta presentata dall'operatore economico controinteressato; ii) il provvedimento con il quale il R.U.P. ha determinato l'aggiudicazione “con riserva” nei confronti della società controinteressata, subordinatamente alla verifica di congruità della sua offerta; iii) la nota con cui la stazione appaltante ha comunicato l'avvio del sub-procedimento di autotutela a seguito dell'apposita richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente. Soltanto con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l'impugnazione anche avverso il provvedimento del R.U.P. datato 21 settembre 2021, recante la conferma della congruità dell'offerta della controinteressata all'esito degli approfondimenti disposti.

A fronte dell'impugnazione così proposta la controinteressata ne ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, in quanto il ricorso principale avrebbe ad oggetto atti meramente endoprocedimentali e comunque non autonomamente lesivi dell'interesse di parte ricorrente.

La soluzione. Il Tribunale ha riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione, osservato come la sequenza procedimentale degli atti adottati dalla stazione appaltante si sia discostata rispetto al modello previsto dagli articoli 32 e 33 del Codice, considerato che l'amministrazione ha disposto l'aggiudicazione in un momento anteriore rispetto alla verifica di congruità dell'offerta, condizionando tale provvedimento agli esiti della verifica stessa.

Nel caso in esame il TAR ha ritenuto di per sé efficaci e lesivi gli atti censurati con il ricorso principale. Inoltre, il Tribunale ha riscontrato come l'impugnazione sia stata correttamente rivolta anche nei confronti del provvedimento che ha successivamente confermato l'aggiudicazione, sciogliendo positivamente la riserva disposta sulla verifica di congruità dell'offerta formulata dalla controinteressata. In particolare, poiché la ricorrente ha appositamente contestato quest'ultima determinazione con successivo atto di motivi aggiunti, essa ha senz'altro la possibilità di conseguire un risultato utile in dipendenza dell'accoglimento delle domande di tutela proposte.

Secondo il Tribunale, pertanto, quand'anche l'impugnazione principale abbia ad oggetto atti endoprocedimentali non lesivi, il ricorso deve ritenersi comunque ammissibile laddove l'impugnazione sia estesa anche nei confronti del provvedimento finale, atto senz'altro idoneo a radicare l'interesse all'azione. Il TAR ha così aderito all'orientamento secondo il quale sarebbe illogico e contrario al principio fondamentale della garanzia della tutela giurisdizionale sostenere che la mera “anticipazione” di censure contro atti non lesivi possa ritenersi inammissibile, anche laddove venga in decisione dopo l'impugnazione del provvedimento finale (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 3 luglio 2015, n. 1541).

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