Notifica inesistente se l’indirizzo PEC non risulta dal pubblico elenco INI-PEC

Redazione scientifica
14 Giugno 2022

La notifica degli atti mediante PEC deve eseguirsi “esclusivamente” all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi quali individuati dall'art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012.

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Bologna è stato chiamato a pronunciarsi sull'opposizione di una compagnia aerea alla richiesta di pagamento avanzata da una passeggera a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 4 e 7 Reg. CE n. 261/2004 in relazione alla cancellazione di un volo internazionale.

In particolare, la compagnia contesta la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dal pubblico elenco INI-PEC.

Sul punto, il Giudice richiama l'art. 16- ter, comma 1, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, in base al quale «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'art. 16, comma 12, del presente decreto, dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».

La notificazione degli atti mediante trasmissione a mezzo PEC, dunque, può avvenire “esclusivamente” con invio all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, con la conseguenza che la notifica proveniente da un indirizzo non presente in uno dei predetti registri è da ritenersi nulla.

Poiché, nel caso di specie, la notifica era stata eseguita con invio ad un indirizzo di posta certificata riferibile sì alla compagnia aerea, ma non risultante dai pubblici elenchi ai sensi della normativa richiamata, il Giudice accoglie il ricorso, dichiarando la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

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