Le valutazioni penali non fanno stato nel giudizio di prevenzione, purché le due ricostruzioni non siano incompatibili

Alfredo De Francesco
15 Giugno 2022

Nell'ambito di un ricorso particolarmente complesso contro un decreto di confisca operato in base alla disciplina in materia di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, oltre a ribadire una serie di principi piuttosto consolidati (tra i quali il fatto che il ricorso di legittimità è ammissibile solo per “violazione di legge” e non anche per illogicità della motivazione), ha avuto modo di chiarire come i rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione siano piuttosto complessi e non possano essere sovrapposti, avendo finalità ed ambiti diversi.

La Suprema Corte ha chiarito come anche a seguito di assoluzione nel merito, si possa applicare una misura di prevenzione allorché i fatti considerati nelle due decisioni non siano incompatibili.

In sostanza, è ben possibile che il giudice del merito “assolva” con riguardo ad una determinata imputazione, ma ciò non esclude che, avendo riguardo a fatti connessi ma diversi da quelli presi in considerazione nel giudizio di merito, si possa comunque addivenire all'adozione di una misura di prevenzione, ovviamente sussistendone tutti i presupposti di legge.

Nella specie è accaduto che i ricorrenti erano stati assolti da una imputazione, ma ciò non di meno, si era applicata una confisca, quale misura di prevenzione, poiché i fatti erano “anteriori” a quelli giudicati nel merito: stando così le cose e mancando una allegazione di incompatibilità tra i giudicati, la Corte non ha potuto che rigettare il ricorso.

Il tutto sulla base del principio, ancora una volta enunciato, secondo cui «l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma - ai fini dell'adizione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale - anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità».

Ciò detto, in linea di principio, l'impostazione assunta dalla Corte di cassazione è condivisibile, ma deve essere accolta con estrema cautela, poiché non si può neppure ammettere che l'assoluzione pronunciata non abbia alcun valore o incidenza nel procedimento di prevenzione.

Il punto di equilibrio, quindi, non va trovato in formule astratte ma nella concretezza dei casi e nella verifica, pur sempre giurisdizionale e quindi “terza ed imparziale” nel contraddittorio delle parti, dell'effettiva autonomia dei fatti e dei giudizi. Diversamente, si potrebbe svuotare di valore qualsiasi assoluzione, che a questo punto potrebbe anche apparire come una sorta di “tragica beffa giuridica”.

*Fonte: DirittoeGiustizia

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