Le valutazioni penali non fanno stato nel giudizio di prevenzione, purché le due ricostruzioni non siano incompatibili
15 Giugno 2022
La Suprema Corte ha chiarito come anche a seguito di assoluzione nel merito, si possa applicare una misura di prevenzione allorché i fatti considerati nelle due decisioni non siano incompatibili.
In sostanza, è ben possibile che il giudice del merito “assolva” con riguardo ad una determinata imputazione, ma ciò non esclude che, avendo riguardo a fatti connessi ma diversi da quelli presi in considerazione nel giudizio di merito, si possa comunque addivenire all'adozione di una misura di prevenzione, ovviamente sussistendone tutti i presupposti di legge.
Nella specie è accaduto che i ricorrenti erano stati assolti da una imputazione, ma ciò non di meno, si era applicata una confisca, quale misura di prevenzione, poiché i fatti erano “anteriori” a quelli giudicati nel merito: stando così le cose e mancando una allegazione di incompatibilità tra i giudicati, la Corte non ha potuto che rigettare il ricorso.
Il tutto sulla base del principio, ancora una volta enunciato, secondo cui «l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma - ai fini dell'adizione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale - anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità».
Ciò detto, in linea di principio, l'impostazione assunta dalla Corte di cassazione è condivisibile, ma deve essere accolta con estrema cautela, poiché non si può neppure ammettere che l'assoluzione pronunciata non abbia alcun valore o incidenza nel procedimento di prevenzione.
Il punto di equilibrio, quindi, non va trovato in formule astratte ma nella concretezza dei casi e nella verifica, pur sempre giurisdizionale e quindi “terza ed imparziale” nel contraddittorio delle parti, dell'effettiva autonomia dei fatti e dei giudizi. Diversamente, si potrebbe svuotare di valore qualsiasi assoluzione, che a questo punto potrebbe anche apparire come una sorta di “tragica beffa giuridica”.
*Fonte: DirittoeGiustizia |