Oneri per la sicurezza interna e valutazione di congruità da parte della stazione appaltante

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Gli oneri per la sicurezza di tipo aziendale sono una voce di costo di cui si compone il conto economico d'appalto e, per tale ragione, la Stazione appaltante è chiamata ad una valutazione di congruità, unitamente al conto economico generale dell'offerta, in forza dell'art. 97, co.5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016. Essi non vanno confusi con i cd. oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti a ribasso, e indicati a monte dalla Stazione appaltante negli atti di gara (art. 23, co.15 d.lgs. n. 50/2016), afferenti alle spese per la sicurezza che l'impresa sostiene per contrastare i rischi da interferenza durante l'esecuzione della commessa...

Gli oneri per la sicurezza di tipo aziendale sono una voce di costo di cui si compone il conto economico d'appalto e, per tale ragione, la Stazione appaltante è chiamata ad una valutazione di congruità, unitamente al conto economico generale dell'offerta, in forza dell'art. 97, co.5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016. Essi non vanno confusi con i cd. oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti a ribasso, e indicati a monte dalla Stazione appaltante negli atti di gara (art. 23, co.15 d.lgs. n. 50/2016), afferenti alle spese per la sicurezza che l'impresa sostiene per contrastare i rischi da interferenza durante l'esecuzione della commessa.

In sede di gara pubblica, riguardo agli oneri per la sicurezza interna, la relativa congruità, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara e nemmeno le tabelle ministeriali costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e dunque vincolante per la verifica di anomalia.

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