Ai contratti attivi di concessione di beni pubblici si applicano solo i principi generali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Dalla qualificazione di un contratto come contratto attivo di concessione di beni pubblici discendono due conseguenze: 1) dal punto di vista processuale, che non si applicano le disposizioni sul rito accelerato di cui agli artt. 119, comma 1, lett a), e 120 del c.p.a., ma quelle sul rito ordinario...

Dalla qualificazione di un contratto come contratto attivo di concessione di beni pubblici discendono due conseguenze: 1) dal punto di vista processuale, che non si applicano le disposizioni sul rito accelerato di cui agli artt. 119, comma 1, lett a), e 120 del c.p.a., ma quelle sul rito ordinario; 2) dal punto di vista sostanziale, che non trovano applicazione “diretta” le disposizioni della parte III del d.lgs. n. 50/2016 in materia di concessioni di servizi, ma soltanto i principi generali di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica) e soprattutto la normativa dettata dalla lex specialis o da essa specificamente richiamata, ove compatibile, a cui occorre fare esclusivo riferimento.

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