Il termine previsto dall'art. 32, d.lgs. n. 50/2016 per la stipulazione del contratto di appalto ha natura meramente ordinatoria

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

La mancata sottoscrizione del contratto entro il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 50/2016, non preclude la possibilità di stipularlo stante la natura meramente ordinatoria dello stesso, ma, al più, attribuisce all'affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla Stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali.

La mancata sottoscrizione del contratto entro il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 50/2016, non preclude la possibilità di stipularlo stante la natura meramente ordinatoria dello stesso, ma, al più, attribuisce all'affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla Stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali.

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