Risarcibilità del danno derivante dal silenzio serbato dalla P.A. sulla diffida ad avviare il procedimento di revisione del prezzo dell'appalto

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall'Amministrazione Pubblica su un'istanza del privato – nella specie, diffida dell'operatore economico ad avviare il procedimento di revisione del prezzo dell'appalto - equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere e come tale non può essere riconosciuto nel caso in cui non venga dimostrata la spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostri che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto accordandogli così il bene della vita con essa richiesto.

Il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall'Amministrazione Pubblica su un'istanza del privato – nella specie, diffida dell'operatore economico ad avviare il procedimento di revisione del prezzo dell'appalto - equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere e come tale non può essere riconosciuto nel caso in cui non venga dimostrata la spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostri che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto accordandogli così il bene della vita con essa richiesto.

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