In presenza di gravi illeciti professionali, l'ANAC non è tenuta a motivare in modo rigoroso il rigetto delle deduzioni difensive dell'operatore economico

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

La risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'aggiudicatario è un motivo tipico di annotazione fissato dall'art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. n. 207/2010, sicché in casi del genere l'obbligo di motivazione sussistente in capo all'ANAC in ordine all'irrilevanza delle deduzioni difensive svolte dall'operatore economico cui sia stato risolto il contratto può ritenersi alleggerito, venendo in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, rispetto ai quali il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di utilità dell'annotazione.

La risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'aggiudicatario è un motivo tipico di annotazione fissato dall'art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. n. 207/2010, sicché in casi del genere l'obbligo di motivazione sussistente in capo all'ANAC in ordine all'irrilevanza delle deduzioni difensive svolte dall'operatore economico cui sia stato risolto il contratto può ritenersi alleggerito, venendo in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, rispetto ai quali il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di utilità dell'annotazione.

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