L'indicazione delle quote in percentuale non richiede la corrispondenza la quota di partecipazione e quota di esecuzione dei membri del R.T.I.

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nell'appalto di servizi l'indicazione delle quote in percentuale non richiede l'esatta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, dovendo il Raggruppamento correttamente individuare le sole “parti” del servizio oggetto di esecuzione. In estrema sintesi, la percentuale di partecipazione rappresenta il contenuto della dichiarazione con la quale le imprese interessate rappresentano di voler partecipare alla gara: la percentuale...

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nell'appalto di servizi l'indicazione delle quote in percentuale non richiede l'esatta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, dovendo il Raggruppamento correttamente individuare le sole “parti” del servizio oggetto di esecuzione.

In estrema sintesi, la percentuale di partecipazione rappresenta il contenuto della dichiarazione con la quale le imprese interessate rappresentano di voler partecipare alla gara: la percentuale, infatti, rileva essenzialmente – ora nei confronti della Stazione appaltante ora all'interno del gruppo – come misura della responsabilità ovvero come misura con la quale si partecipa agli utili derivanti dalla esecuzione dell'appalto.

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