Il principio di rotazione non si applica laddove la S.A. decida di non limitare il numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Il principio di rotazione costituisce un bilanciamento, legislativamente previsto, al potere, riconosciuto alla Stazione appaltante dagli artt. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/16 e 1, comma 2, d.l. n. 76/2020, di limitare il numero degli operatori ammessi alla procedura negoziata. Se tale è la “ratio” della rotazione, essa non si applica laddove la Stazione appaltante, nella sua autonomia, ritenga di non prevedere alcun limite al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata.

Il principio di rotazione costituisce un bilanciamento, legislativamente previsto, al potere, riconosciuto alla Stazione appaltante dagli artt. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/16 e 1, comma 2, d.l. n. 76/2020, di limitare il numero degli operatori ammessi alla procedura negoziata.

Se tale è la “ratio” della rotazione, essa non si applica laddove la Stazione appaltante, nella sua autonomia, ritenga di non prevedere alcun limite al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata.

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