Sull'onere motivazionale di attribuzione dei punteggi

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Qualora il disciplinare di gara preveda l'attribuzione di oltre l'80% del punteggio attribuibile all'offerta tecnica mediante tre criteri i quali utilizzano concetti alquanto vaghi, generici ed indeterminati, l'ampiezza del range di punteggio attribuibile in forza dei tre criteri e del margine di discrezionalità lasciato ai commissari impone necessariamente che questi ultimi esplicitino adeguatamente le ragioni dell'attribuzione dei punteggi numerici, a presidio dei principi generali di tutela della par condicio, dell'imparzialità e della massima concorrenza e trasparenza che devono governare le procedure di evidenza pubblica...

Qualora il disciplinare di gara preveda l'attribuzione di oltre l'80% del punteggio attribuibile all'offerta tecnica mediante tre criteri i quali utilizzano concetti alquanto vaghi, generici ed indeterminati, l'ampiezza del range di punteggio attribuibile in forza dei tre criteri e del margine di discrezionalità lasciato ai commissari impone necessariamente che questi ultimi esplicitino adeguatamente le ragioni dell'attribuzione dei punteggi numerici, a presidio dei principi generali di tutela della par condicio, dell'imparzialità e della massima concorrenza e trasparenza che devono governare le procedure di evidenza pubblica.

Sicché, se il verbale di gara si limita invece a riportare i punteggi numerici assegnati alle offerte, i quali, per quanto corrispondenti a un giudizio (da non valutabile a ottimo), non consentono di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dai commissari nell'esprimere i propri giudizi, esso deve ritenersi viziato da difetto di motivazione: vizio certo non meramente formale ma che palesa la superficialità e l'arbitrarietà dell'operato della commissione e intacca l'intera procedura di gara e che non può essere superato dalle argomentazioni formulate dalle difese delle parti resistenti a giustificazione dei punteggi attribuiti dalla commissione nelle memorie depositate in giudizio, dal momento che è inammissibile l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.

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