Sul riparto di giurisdizione in ordine agli atti di risoluzione del contratto ed ai provvedimenti ad essi conseguenti

Redazione Scientifica
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16 Giugno 2022

Sulle controversie relative agli atti di risoluzione del contratto di appalto intervenuti nella fase di esecuzione sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendosi in presenza di atti paritetici (TAR Sicilia, Catania n. 2488/2019; Cass., Sez. Un. n. 489/2019; TAR Sardegna n. 15/2021 e n. 316/2020; TAR Sicilia, Catania n. 771/2020; TAR Puglia, Lecce n. 1542/2018 e Cons. St. n. 4394/2018).Il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo si estende anche a tutti i provvedimenti conseguenti a detta risoluzione tra i quali la segnalazione all'ANAC e la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria che, in quanto tali, discendono inevitabilmente dalla determinazione di risoluzione (Cass., Sez. Un. ord. n. 12866/2020).

Sulle controversie relative agli atti di risoluzione del contratto di appalto intervenuti nella fase di esecuzione sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, essendosi in presenza di atti paritetici (TAR Sicilia, Catania n. 2488/2019; Cass., Sez. Un. n. 489/2019; TAR Sardegna n. 15/2021 e n. 316/2020; TAR Sicilia, Catania n. 771/2020; TAR Puglia, Lecce n. 1542/2018 e Cons. St. n. 4394/2018).

Il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo si estende anche a tutti i provvedimenti conseguenti a detta risoluzione tra i quali la segnalazione all'ANAC e la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria che, in quanto tali, discendono inevitabilmente dalla determinazione di risoluzione (Cass., Sez. Un. ord. n. 12866/2020).