Sulla interpretazione delle prescrizioni della lex specialis

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

Ogniqualvolta la disciplina di gara preveda che i prodotti offerti dai concorrenti in gara siano dotati di caratteristiche integranti con certezza qualità essenziali della prestazione, la difformità dell'offerta si risolve in un vizio che giustifica di per sé l'esclusione dalla procedura, anche nel silenzio della lex specialis...

Ogniqualvolta la disciplina di gara preveda che i prodotti offerti dai concorrenti in gara siano dotati di caratteristiche integranti con certezza qualità essenziali della prestazione, la difformità dell'offerta si risolve in un vizio che giustifica di per sé l'esclusione dalla procedura, anche nel silenzio della lex specialis.

Solo nel caso in cui l'effettiva portata delle prescrizioni imposte dalla stazione appaltante presenti margini di incertezza riprende vigore il principio secondo cui, nel dubbio, deve preferirsi l'interpretazione della legge di gara maggiormente rispettosa del favor partecipationis, oltre che della tassatività delle cause di esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084, e i precedenti ivi citati; Id., sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260).

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza le regole sull'interpretazione dei contratti, a partire dal criterio letterale stabilito dall'art. 1362 c.c., possono essere utilizzate per sottolineare l'effetto di autovincolo della lex specialis verso l'amministrazione procedente, ma anche per far emergere gli elementi di cui l'operatore economico concorrente deve tener conto ai fini della corretta formulazione della propria offerta (per tutte. Consiglio di Stato sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781, e i precedenti ivi citati).

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