Consorzi stabili e possesso dei requisiti di qualificazione in virtù del criterio del “cumulo alla rinfusa”

Redazione Scientifica
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16 Giugno 2022

In virtù del criterio del “cumulo alla rinfusa”, il consorzio stabile può scegliere di provare il possesso dei requisiti di qualificazione (professionale, tecnica ed economica) con requisiti propri, oppure attraverso quelli delle sue consorziate - esecutrici e non esecutrici, senza doverle necessariamente indicare, né tanto meno designarle come esecutrici...

In virtù del criterio del “cumulo alla rinfusa”, il consorzio stabile può scegliere di provare il possesso dei requisiti di qualificazione (professionale, tecnica ed economica) con requisiti propri, oppure attraverso quelli delle sue consorziate - esecutrici e non esecutrici, senza doverle necessariamente indicare, né tanto meno designarle come esecutrici (cfr. ex multis Cons. St., V, n. 964/2021; id., n. 7943/2020; id., VI, n. 6165/2020; T.A.R. Lazio, II-quater, n. 4082/2022; id., I, n. 4540/2021; id., I-quater, n. 12107/2021; id., III, n.11171 /2021; id., III, n. 8752/2021; T.A.R. Veneto, I, n. 896/2021; T.A.R. Lazio, Latina, n. 693/2020 n. 693; T.A.R. Campania, Salerno, n. 771/2019); a tale possibilità di scelta non è d'ostacolo la formulazione dell'art. 47, comma 2-bis, d. lgs. n. 50/2016, nella versione introdotta dall'art. 1, comma 20, lett. l), n. 1, del d. l. n. 32/2019, conv. in l. n. 55/2019, trattandosi di disposizione la quale non sancisce, per l'affidamento dei servizi e delle forniture, il superamento del cumulo alla rinfusa, ma ne conferma al contrario la vigenza, positivizzando la disciplina dell'attività di verifica, da parte della stazione appaltante, sul possesso dei requisiti di qualificazione mutuati dalle consorziate.