Tipicità e tassatività delle forme di comunicazione dell'esclusione dalla gara
16 Giugno 2022
La fattispecie. Un'impresa insorge contro l'esclusione da una procedura negoziata per la fornitura di strumenti di disinfezione di apparecchiature medicali disposta in ragione della mancata allegazione, nella documentazione tecnica, del verbale di sopralluogo tecnico in sito, il cui esperimento (nella fattispecie, di fatto, intervenuto) era stato previsto dal bado di gara a pena di esclusione.
La decisione. Il TAR respinge l'eccezione di tardività dell'azione sollevata dall'Amministrazione intimata, rilevando la inidoneità della comunicazione di esclusione avvenuta attraverso il sistema MEPA. a produrre gli effetti giuridici propri della comunicazione di esclusione quale tipizzata dal legislatore (l'art. 76, comma 6 del Codice dei contratti dispone che “le comunicazioni di cui al comma 5 sono fate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli Stati membri”). La sentenza sottolinea la inderogabilità delle forme di comunicazione previste dalla legge per gli atti a natura recettizia, nel cui genus rientra il provvedimento di esclusione, ricordando che, ove la legge non preveda strumenti alternativi o surrogatori, non è dato ricorrere a modalità comunicative diverse da quelle tipizzate. Il che a garanzia e tutela del destinatario del provvedimento di esclusione, nella cui sfera giuridica gli effetti del provvedimento si producono non già dalla sua adozione, ma dalla data di intervenuta comunicazione (con ogni conseguenza sotto il profilo processuale).
La decisione, nel merito, accoglie le doglianze dell'impresa ricorrente, stigmatizzando la decisione della Stazione Appaltante di escluderla dalla competizione: rammentato che in sede di chiarimenti non possono essere introdotte regole diverse da quelle poste dal bando (nel caso di specie l'Amministrazione aveva esteso la portata del motivo di esclusione alla mancata allegazione del verbale di sopralluogo, in luogo che al mancato esperimento dello stesso), il TAR ha rilevato la doverosità, nel caso di specie, dell'esercizio del soccorso istruttorio. |