Iscrizione nell'elenco esperti indipendenti: i chiarimenti del CNDCEC

La Redazione
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20 Giugno 2022

Il CNDCEC con i due Pronto ordini nn. 112 e 116 interviene in merito all'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata (art. 3 D.L. 118/2021) e fornisce alcuni chiarimenti sulla tipologia di incarichi e sulle precedenti esperienze professionali che possono ritenersi qualificanti ai fini dell'iscrizione.

Il CNDCEC con i due Pronto ordini nn. 112 e 116 interviene in merito all'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata (art. 3 D.L. 118/2021) e fornisce alcuni chiarimenti sulla tipologia di incarichi e sulle precedenti esperienze professionali che possono ritenersi qualificanti ai fini dell'iscrizione.

In particolare, con il P.O. n. 112, il CNDCEC precisa che, diversamente da quanto previsto per gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e per quanti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l'art. 3, comma 3, D.L. 118/2021, non specifica che le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale degli iscritti all'Albo dei Commercialisti debbano necessariamente attenere a concordati o accordi di ristrutturazione omologati.

Pertanto, affinchè l'esperienza maturata possa essere valutata, non è rilevante l'esito della procedura e le attestazioni possono in ogni caso essere valutate laddove il mandato conferito dal cliente e accettato dal professionista, risulti effettivamente espletato. Ciò posto, considerato quanto previsto al punto 2) delle Linee Guida ministeriali del 29 dicembre 2021 (v. news, Formazione degli elenchi degli esperti nella composizione negoziata: le linee di indirizzo del Ministero della giustizia per la selezione delle domande, in questo portale, 5 gennaio 2022), dove non è specificato che le attestazioni debbano riferirsi soltanto a piani e proposte di concordati preventivi in continuità o misti, secondo il CNDCEC sarebbe possibile sostenere che le attestazioni possano accompagnare anche piani di concordati liquidatori.

Per quanto riguarda, gli incarichi e le prestazioni professionali comprovanti il possesso delle esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, il CNDCEC con il P.O. n. 116, evidenzia che le Linee di indirizzo del Ministero di grazia e giustizia, nel fornire indicazioni in merito, precisano che debba trattarsi di incarichi correlati ad attività, che nel settore concorsuale, conducano alla preservazione del valore aziendale.

In particolare al punto 4) viene osservato che vengano richiamati incarichi di advisor relativi a istituti e procedure disciplinati nella normativa della crisi di impresa e dell'insolvenza (legge fallimentare e dal 15 luglio 2022 CCI): sembrerebbe potersi ritenere, quindi, attività valutabili ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti quelle relative a piani e convenzioni disciplinati nella normativa, anche al fine del rilascio delle successive attestazioni da parte del professionista indipendente.

Con riferimento al n. 5 ed al n. 6 delle Linee di indirizzo pur non essendo richiamati istituti o procedure disciplinati nella normativa della crisi e dell'insolvenza, il CNDCEC al fine di consentire uniformità di trattamento nella valutazione degli incarichi di advisor da parte degli Ordini, il CNDCEC ritiene che anche gli incarichi di advisor ivi indicati debbano essere funzionali a perseguire la ristrutturazione dell'impresa in crisi nell'ambito di strumenti di regolazione della crisi disciplinati nell'ordinamento.