Un padre separato può aprire un libretto postale cointestato con il figlio?

21 Giugno 2022

Un papà separato vuole aprire un libretto postale per il proprio figlio minore. Può farlo cointestato a lui e il bambino? Come è opportuno procedere per far sì che la ex coniuge non abbia alcun diritto sull'importo che verrà depositato nel corso degli anni?

Un papà separato vuole aprire un libretto postale per il proprio figlio minore. Può farlo cointestato a lui e il bambino? Come è opportuno procedere per far sì che la ex coniuge non abbia alcun diritto sull'importo che verrà depositato nel corso degli anni?

Prima di rispondere al quesito, pare opportuno esaminare la natura del libretto postale ed evidenziarne le caratteristiche più importanti.

Esso è un prodotto di Poste Italiane emesso da Cassa Depositi e Prestiti e assistito dalla garanzia dello Stato italiano, il cui scopo è quello di raccogliere i risparmi del titolare e può essere emesso, a scelta del cliente, in forma cartacea o in forma dematerializzata.

Il libretto postale può essere intestato sia a persone fisiche che a persone giuridiche, ma la cointestazione è ammessa solo tra persone fisiche in numero però non superiore a quattro.

Occorre precisare poi che le condizioni generali di contratto del libretto postale non consentono cointestazioni tra soggetti minorenni, né tra maggiorenni e minorenni.

Va da sé, quindi, che un minore non può essere cointestatario di un conto corrente o un libretto di risparmio né con uno né con entrambi i genitori perché questi ultimi sarebbero considerati al tempo stesso rappresentanti del proprio figlio e titolari del conto/libretto.

Nel caso in questione, dunque, al papà che ha posto il quesito deve essere data una risposta negativa.

Vi è tuttavia un differente strumento che potrebbe consentire di accumulare dei risparmi dedicati al figlio, evitando che il coniuge o l'ex coniuge possa avanzare delle pretese.

Poste Italiane ha previsto, infatti, un apposito libretto destinato ai minori che può essere aperto esclusivamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, o dal tutore.

In quest'ultimo caso dovrà essere presentato anche il decreto di nomina del Tribunale e il relativo verbale di giuramento.

Il “Libretto Minori” può essere intestato esclusivamente al minore, che a sua volta può essere intestatario di un solo libretto, e può essere aperto sia in forma cartacea che dematerializzata.

Non possono essere rilasciate deleghe a operare sul libretto in favore di terzi: per questo motivo possono operare solamente i/il genitori/e, o il tutore, nei limiti previsti nel foglio informativo in vigore.

Il libretto è distinto per fasce di età (0-12; 12-14; 14-18) con tre diversi livelli di autonomia e il passaggio da una fascia all'altra è automatico al compimento dei dodici e quattordici anni.

In conclusione, si ritiene che al di là di soluzioni bonarie individuate dai genitori, pure nell'ambito di una separazione consensuale o di un divorzio congiunto, e finalizzate ad accantonare risparmi per il figlio minore, questo possa essere l'unico tipo di libretto postale utile a tal fine.

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