Riforma del diritto di famiglia: da oggi in vigore le prime norme

Redazione Scientifica
22 Giugno 2022

Entrano in vigore oggi, 22 giugno 2022, alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) in particolare: negoziazione assistita; curatore speciale del minore; ctu; riparto di competenze; nuova versione del 403 c.c. e nuova versione dell' art. 709-ter.

Negoziazione assistita familiare

Viene estesa anche

  • ai figli “non matrimoniali”;
  • alle controversie per la determinazione del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la determinazione degli alimenti, anche a favore dei conviventi more uxorio ex art. 1, comma 65, l.76/2016;

Art. 403 c.c. Giurisdizionalizzazione del procedimento di allontanamento del minore e individuazione dei presupposti per l'allontanamento del minore dalla famiglia:

  • Abbandono morale o materiale del minore;
  • Esposizione del minore, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica;
  • Sussistenza di condizioni tali da determinare una emergenza.

Nuovo art. 38 disp. att. c.c.,

  • Introdotti nuovi criteri di riparto della competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.

T.O.

T.M.

- i provvedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della responsabilità genitoriale “quando è già pendente o è instaurato successivamente” un procedimento di separazione divorzio (e conseguenti modifiche);

- procedimenti per la determinazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale per i figli “non matrimoniali”, di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, eccezion fatta per l'ipotesi in cui il genitore abbiano età inferiore a 16 anni di dichiarazione giudiziale di paternità

- i procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. (risoluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale) qualora sia pendente o sia instaurato successivamente un giudizio de potestate.

Curatore speciale del minore

-obbligatorio nei procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di allontanamento ex art. 403 c.c., di affidamento familiare, nonché quando “dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore, tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale” oppure quando ne faccia richiesta il minore ultraquattordicenne.

-facoltativo: su richiesta del giudice in tutti i casi in cui ritenga che i genitori “appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”.

Art. 709-ter e art. 614-bis

In tema di violazione dei provvedimenti riguardanti i figli la l. 206/2021 sancisce in maniera espressa la piena compatibilità e la concorrenza tra le misure, rispettivamente previste negli artt. 709-ter e 614-bis c.p.c.

CTU

Precisati i requisiti per l'iscrizione all'albo dei CTU in materia familiare e minorile: i) comprovata esperienza in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori e/o ii) possesso di adeguati titoli di specializzazione, con iscrizione all'albo professionale da più di 5 anni e/o iii) svolgimento per almeno 5 anni di attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.