Sul requisito del fatturato specifico richiesto ai fini della partecipazione alla procedura

Redazione Scientifica
23 Giugno 2022

La richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla procedura è posta dalla stazione appaltante al fine di verificare la solidità dei concorrenti sotto il profilo economico-finanziario...

La richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla procedura è posta dalla stazione appaltante al fine di verificare la solidità dei concorrenti sotto il profilo economico-finanziario e la loro capacità tecnica, e le forniture effettuate alle proprie mandanti per l'esecuzione di un pregresso appalto aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese è circostanza idonea a fornire tale dimostrazione.

Tanto più nel caso in cui la lex specialis non qualifichi il destinatario delle prestazioni effettuate dal concorrente ai fini suddetti, essendo decisiva la considerazione che in casi dubbi deve essere privilegiata l'interpretazione della legge di gara che favorisce la massima partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022 n. 1186).

Nell'ambito delle gare pubbliche, laddove il bando espressamente prevede al fine della partecipazione il requisito di un fatturato specifico per lo svolgimento pregresso di “servizi analoghi”, questa nozione non deve essere confusa con quella di “servizi identici” e deve trattarsi piuttosto di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (Cons. Stato, Sez. V, Sez.V, 3 novembre 2021 n. 7341).

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