È legittima l'installazione di un ascensore anche se implica un disagio minimo nell'uso della scala condominiale?

Redazione scientifica
21 Giugno 2022

I condomini hanno il diritto di installare, a proprie spese, un ascensore anche se di dimensioni ridotte e non in grado di rimuovere in modo completo le barriere architettoniche. Difatti, l'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condomini, è legittimo anche nella circostanza in cui implica un disagio minimo nell'uso quotidiano della scala e pur rimanendo precluso il contemporaneo passaggio di due persone.

Il caso. Tizia e Caia (condomine) convenivano in giudizio gli altri proprietari dell'edificio, chiedendo che fosse accertato il loro diritto di installare, a proprie spese, un ascensore nella tromba delle scale. Costituendosi in giudizio, gli altri condomini eccepivano che l'edificio difettava di uno spazio idoneo ad alloggiare l'ascensore. Nella fase di merito, i giudici di primo e di secondo grado dichiaravano il diritto delle attrici all'installazione dell'ascensore. In particolare, secondo la Corte territoriale, a fronte dell'installazione di un ascensore, sia pure di dimensioni estremamente ridotte e non in grado di rimuovere in modo completo le barriere architettoniche, era indispensabile ridurre la larghezza delle scale. Avverso il provvedimento in esame, i condomini dissenzienti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1120, comma 4, c.c. Infine, con altro motivo, i ricorrenti contestavano la violazione della l. n. 13/1989 e del d.m. n. 236/1989, per non avere la Corte di merito considerato che l'installando ascensore non aveva i requisiti di legge, così come la scala residua, rispetto alla larghezza minima prescritta.

L'uso della cosa comune. Secondo la S.C., i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione del principio secondo cui, qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso, secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. Nella specie, in applicazione di detto principio, l'installazione dell'ascensore sulle parti comuni era legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini, incompatibile con la realizzazione dell'opera.

Il vantaggio dell'installazione. Il beneficio connesso all'installazione dell'ascensore derivava dall'analisi delle fotografie dell'edificio gemello nel quale era stato già installato un impianto di ascensore identico a quello di cui al progetto prodotto dalle appellate. Cosicché da tali riproduzioni fotografiche si poteva ricavare che la posizione del vano ascensore avrebbe implicato un disagio veramente minimo nell'uso quotidiano della scala, tanto che una persona di corporatura media avrebbe potuto affrontarle con normale facilità, pur rimanendo precluso il contemporaneo passaggio di due persone, con la conseguenza che la limitata lunghezza delle rampe e le buone condizioni di luminosità, anche in presenza dell'ascensore, avrebbero ridotto al minimo il disagio che la riduzione dei gradini avrebbe comportato.

La solidarietà condominiale. L'installazione di un ascensore su area comune funzionale allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche (o comunque di agevolare l'accesso alle proprie abitazioni, specie se poste ai piani alti, evitando di affrontare le scale), trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione. Infatti, l'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condomini, è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti.

Deroghe alle distanze. In merito alle ulteriori contestazioni dei condomini dissenzienti, la S.C. ha osservato che l'edificio era stato realizzato nell'anno 1960. Pertanto, quand'anche le prescrizioni tecniche (l. n. 13/1989 e d.m. n. 236/1989) si applicassero agli edifici preesistenti, esse erano comunque derogabili, seppure entro i ristretti limiti consentiti. Difatti, in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall'art. 8 del d.m. n. 236/1989, in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata, poiché l'art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

In conclusione. Per le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato; per l'effetto, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito.

Fonte: dirittoegiustizia.it