L’avvocato nel ruolo di Curatore speciale del minore: raccomandazioni dal CNF

Redazione Scientifica
23 Giugno 2022

Tra le disposizioni della l. n. 206/2021 entrate in vigore il 22 giugno 2022, vi sono anche le norme che si riferiscono alla figura del Curatore speciale del minore. Il CNF ha pubblicato una serie di raccomandazioni per gli avvocati chiamati a svolgere questa delicata funzione.

Con riferimento alle norme previste dalla riforma del processo civile entrate in vigore ieri, il CNF ha voluto soffermarsi sulla figura del Curatore speciale del minore, nominato dal giudice per rappresentare e assistere il minore in tutti i procedimenti in cui vi sia un conflitto di interesse con i genitori, anche astrattamente. «Vista la delicata funzione che l'avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle funzioni di Curatore, il Consiglio nazionale forense su proposta della commissione diritto di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con alcune semplici ma importanti raccomandazioni».

Principi di indipendenza, competenza, correttezza e lealtà. La guida messa a punto dal CNF ricorda in primo luogo il principio dell'indipendenza del Curatore dal giudice e dalle parti «svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali».
Il Curatore deve inoltre curare la propria competenza con una formazione multidisciplinare, adeguata e costantemente aggiornata.
L'incarico deve essere svolto con correttezza e lealtà, in collaborazione con tutte le parti.

Raccomandazioni. Dal punto di vista pratico, le raccomandazioni del CNF possono così riassumersi:

- il Curatore deve rispettare i canoni deontologici di cui agli artt. 9, 14, 15 e 19 cod. deontologico. Ha inoltre il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 cod. deontologico e deve astenersi dall'incarico laddove abbia assistito le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Nel rispetto dell'art. 18, comma 2, cod. deontologico, il Curatore deve garantire l'anonimato dell'assistito

- nel caso in cui ricorrano i presupposti, il Curatore può depositare in nome e per conto del minore istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- per quanto riguarda la costituzione in giudizio, il Curatore nominato assumerà con tempestività le informazioni necessaria, ascolterà il minore ed esaminerà gli atti e i documenti di causa

- il Curatore al quale sia attribuita la rappresentanza sostanziale del minore, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto i poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati

- il Curatore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore

- il curatore deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendogli, in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico, le informazioni ritenute più utili.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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