Per l'esclusione per grave illecito professionale non serve il rinvio a giudizio e non hanno rilievo le misure di self-cleaning adottate in sede di gara

Guglielmo Aldo Giuffrè
23 Giugno 2022

Ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. 50/2016, non è necessaria l'adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio, atteso che ciò che rileva è la gravità dei fatti contestati in un procedimento penale. Le misure di self-cleaning non hanno valore qualora poste in essere in fase di gara, in quanto operano solo in relazione alle gare indette successivamente alla loro adozione.

La questione. Una società veniva esclusa, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, da una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali e degli impianti meccanici installati presso il Compendio del Quirinale e la Tenuta presidenziale di Castelporziano, in ragione della dichiarazione di mere indagini penali, ancora sub iudice, in relazione alle quali aveva altresì documentato le misure di sicurezza, dissociazione, organizzazione e self cleaning adottate negli anni.

Impugnata l'esclusione, dal momento che l'Amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento di esclusione, così avviando formalmente l'appendice istruttoria in contraddittorio concedendo all'interessata solo 4 giorni lavorativi per depositare scritti difensivi e documenti e ampliando l'istruttoria a fatti e vicende esorbitanti quelle fondanti l'originaria esclusione, la società proponeva motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento con cui veniva nuovamente esclusa dalla procedura.

Il giudizio. Il TAR, dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il provvedimento annullato in autotutela, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti ritenendo le indagini penali idonee a integrare gli estremi del grave illecito professionale in quanto certamente indicative di una dubbia affidabilità e integrità dell'operatore economico, e la loro valutazione, connotata da elementi di tipica discrezionalità amministrativa, non evidenzia alcuna irragionevolezza o illogicità. Ciò in quanto, ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. 50/2016, non è necessaria l'adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio, atteso che ciò che rileva è la gravità dei fatti contestati in un procedimento penale, ritenuta evidente nel caso di specie.

Quanto alla contestata mancata considerazione delle misure di self-cleaning adottate, il Collegio ha rilevato che il provvedimento di esclusione ha formulato un giudizio globale sulle misure riparatorie adottate dalla ricorrente, in cui sono state ampiamente poste in luce sia le carenze dell'organizzazione aziendale e dei vari strumenti predisposti nel tempo, sia il carattere “selettivo” di alcune delle misure adottate, evidenziando come queste non hanno impedito l'implicazione della società in un numero consistente di procedimenti penali. Ma soprattutto ha affermato che le misure di self-cleaning non hanno valore qualora poste in essere in fase di gara, in quanto operano solo in relazione alle gare indette successivamente alla loro adozione.

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