Sulla rilevanza del mancato possesso dei codici ATECO ai fini dell'esclusione dalla gara

Roberto Fusco
23 Giugno 2022

Il mancato possesso dei codici ATECO relativi a tutte le singole lavorazioni di cui si compone l'oggetto dell'appalto non vale di per sé a giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara in assenza di una previsione in tal senso nel bando.

Il caso di specie ha ad oggetto una procedura di gara europea a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, avente ad oggetto la fornitura di vestiario e di equipaggiamento per il personale della Guardia di Finanza.

Tra i motivi dedotti dalla società ricorrente per ottenere l'esclusione della società aggiudicataria dalla procedura di gara, viene denunciato il mancato possesso di un codice ATECO per la produzione di materiale plastico.

Il Collegio adito, evidenziando preliminarmente che il prodotto oggetto di affidamento presuppone una lavorazione appartenente principalmente alla manifattura tessile, evidenzia come detta censura debba ritenersi infondata per la decisiva circostanza che il disciplinare di gara non richiedeva - in aderenza al già citato principio del favor partecipationis - il possesso di un codice ATECO per la produzione di materiale plastico, limitandosi ad indicare, come requisito di idoneità professionale, l'iscrizione nel registro della camera di commercio per attività “coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”.

Sul punto viene richiamata quella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale i codici ATECO non qualificano in alcun modo la capacità tecnica e professionale delle aziende ma individuano esclusivamente il macro-settore di riferimento dell'attività svolta, utile alle rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Detti codici hanno l'unica funzione nel classificare, a fini statistici, fiscali e contributivi, le attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale (Cons. St., Sez. V, 27 settembre 2021, n. 6496).

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