Tribunale di Lucca, al via il nuovo protocollo finalizzato alla tutela delle vittime di violenza domestica o di genere
24 Giugno 2022
Il Tribunale di Lucca, nell'ambito della cornice giuridica fissata dalla l. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) e dalla delibera del CSM del 9 maggio 2018, ha concordato il nuovo protocollo di intesa per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica. Nello specifico, il protocollo trova applicazione nei casi previsti dall'art. 64-bis disp. att. c.p.p., ossia in relazione ai procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative a figli minori o all'esercizio della responsabilità genitoriale in cui almeno una delle parti sia coinvolta in un procedimento penale in relazione ai reati previsti dagli artt. 572, 609-bis, ter, quater e quinquies, 609-octies, 612-bis e ter c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 2), 5 e 5.1), e dall'art. 577, comma 1, n. 1), e comma 2 c.p. Il documento detta anche importanti regole per l'ascolto dei minori e delle persone offese nell'ambito del procedimento civile e/o per lo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio: il protocollo, infatti, al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria conseguente ad ascolti plurimi, prevede che l'Autorità Giudiziaria penale condivida con il Tribunale ogni informazione utile al fine di favorire lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione. Il protocollo, inoltre, rende noti gli indirizzi di posta di elettronica a cui trasmettere, rispettivamente, la richiesta di informazioni sulla pendenza dei procedimenti e la copia dei vari provvedimenti nell'ambito del procedimento di interesse individuato (tra cui: ordinanza che applica una misura cautelare personale; ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale; avviso di conclusione delle indagini preliminari; provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione; sentenza). Infine, il documento consente anche ai difensori delle parti private che ne hanno interesse di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 64-bis disp. att. c.p.p. |