Condizioni in presenza delle quali è obbligatoria la verifica di anomalia e profili probatori per la declaratoria di anomalia

Redazione Scientifica
24 Giugno 2022

Le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria la verifica di anomalia dell'offerta sono stabilite dall'art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016; nel caso di specie si era nella situazione prevista dal comma 3 dell'art. 97 a mente del quale...

Le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria la verifica di anomalia dell'offerta sono stabilite dall'art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016; nel caso di specie si era nella situazione prevista dal comma 3 dell'art. 97 a mente del quale, qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta a valutare la congruità delle offerte “che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” ma a condizione che “il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”.

Come rappresentato dalla stazione appaltante, in seguito all'esclusione del r.t.i. Leonardo s.p.a. restavano in gara due soli concorrenti: la verifica dell'anomalia dell'offerta non era, dunque, obbligatoria.

Il terzo comma dell'art. 97 rinvia all'ultimo periodo del comma sesto; con il che anche nel caso in in cui non v'è obbligo di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante “può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” (è così prevista la verifica di anomalia facoltativa, cfr. sulle ragioni alla base di tale microsistema, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818).

La giurisprudenza ha precisato che la decisione dell'amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell'offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto 2021, n. 5967); affinché si possa censurare la scelta dell'amministrazione è necessario, secondo altre pronunce, che emerga una “chiara incongruità” nell'offerta dell'aggiudicatario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 21 giugno 2021, n. 586; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782).

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