Sulla verifica di anomalia dell'offerta

Redazione Scientifica
24 Giugno 2022

La decisione di S.M.A. Campania s.p.a. di non sottoporre a verifica di anomalia l'offerta del r.t.i. Almaviva non appare né illogica, né irragionevole.

La decisione di S.M.A. Campania s.p.a. di non sottoporre a verifica di anomalia l'offerta del r.t.i. Almaviva non appare né illogica, né irragionevole.

L'elemento che offre l'appellante in senso contrario non porta a mutar convincimento: la cifra di € 4.800,00 per gli oneri di sicurezza aziendali non è irrisoria per l'attività di progettazione e fornitura di apparecchiature, ma, anche a prescindere da ciò, l'eventuale incongruità degli oneri di sicurezza aziendale dichiarati non può valere di per sé sola ad indurre il sospetto dell'anomalia dell'offerta.

È bene rammentare che la verifica di anomalia è pur sempre diretta ad evitare che siano aggiudicate commesse pubbliche a imprese che non risultino poi in condizione di condurre a termine l'opera o il servizio per aver richiesto un corrispettivo che risulti non remunerativo.

In questo senso va inteso l'art. 97, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui precisa che il giudizio di anomalia è un “giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”.

Ne segue che, anche ammesso che gli oneri di sicurezza aziendali siano incongrui, per poter dire anomala l'offerta – o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia – è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l'offerta nella globalità; in mancanza, il passaggio dall'incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all'anomalia dell'offerta sconta un evidente salto logico.

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