Due mamme, il Tribunale smentisce il Comune: l’atto di nascita dei bimbi si può trascrivere
24 Giugno 2022
La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame del Tribunale di Taranto riguarda la richiesta di due donne, entrambe italiane, di eseguire la trascrizione dell'atto di nascita dei loro figli, nati con procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero, a fronte del diniego del Comune di procedere in tal senso. A sua difesa, il Comune invoca il divieto di omogenitorialità sancito dall'ordinamento italiano, e confermato anche da numerose pronunce giurisprudenziali: gli artt. 5 e 12 l. n. 40/2004, infatti, vietano che nel nostro paese si possa fare ricorso alla pratica di procreazione medicalmente assistita tra coppie dello stesso sesso, in quanto in tale legge si ravvisa un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione. Il Tribunale tarantino, tuttavia, smonta la tesi del Comune, con una decisione al passo con i tempi. Per i Giudici, infatti, la pratica adottata è irrilevante “ai fini dell'ordine pubblico” - l'unica ragione per cui si può negare la trascrizione -, non essendo ammissibile alcun trattamento differenziato tra minori in relazione al modo in cui sono venuti al mondo. Ciò, inoltre, determinerebbe lo spostamento dalla questione centrale della tutela del miglior interesse del minore a quella della illegittimità per l'ordinamento nazionale della pratica procreativa con cui è venuto al mondo, anche a discapito di principi pacificamente riconosciuti come fondanti l'ordine pubblico internazionale, come la tutela del miglior interesse del nato a beneficiare di un'effettiva bigenitorialità, il rispetto della sua vita affettiva familiare e il diritto a non essere discriminato per ragioni legate alla sua nascita. Insomma: a prescindere da come siano nati, ai bambini spettano le stesse identiche tutele. Tutto ciò porta il Tribunale a concludere che la trascrizione invocata dalle due madri non solo non possa ritenersi in contrasto con l'ordine pubblico, ma risponda al contrario alla tutela del miglior interesse al legale riconoscimento della bigenitorialità di cui i due minori di fatto «beneficiano all'interno del consesso familiare in cui sono venuti al mondo e in cui risultano stabilmente inseriti, originato dall'unione legalmente riconosciuta dall'ordinamento interno delle odierne ricorrenti e indiscutibilmente fondato su un loro comune progetto di vita familiare e di filiazione». Vittoria, dunque, per la famiglia arcobaleno. |