Sull’applicabilità del principio di equivalenza

28 Giugno 2022

Il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica.

Il caso. La Regione Lazio indiceva una procedura aperta “…finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura triennale di Protesi ortopediche di anca, di ginocchio e di spalle per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio”.

Successivamente all'espletamento della procedura di gara, l'impresa non aggiudicataria impugnava innanzi al Tar Roma la sua esclusione e l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, deducendo, tra le altre cose, l'illogicità e il difetto di motivazione del criterio tecnico di valutazione.

Ad avviso della ricorrente, infatti, anche se il prodotto da questi offerto non possedeva lo specifico requisito richiesto dalla lex specialis, lo stesso possedeva comunque specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste.

Le finalità del principio di equivalenza. In linea generale, il Tar chiarisce le finalità del principio di equivalenza, assumendo che tale principio – che comporta la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste – risponde ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica, nonché al principio euro-unitario di concorrenza, evitando un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici.

Le condizioni di applicabilità del principio di equivalenza. Dopo aver ripercorso le finalità a cui è ispirato, il Tar chiarisce che il principio di equivalenza debba trovare applicazione in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti.

A tale ultimo riguardo, in capo ai concorrenti non grava alcun onere di effettuare un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, spettando comunque alla stazione appaltante di verificare se effettivamente il prodotto offerto in sede di gara possa essere considerato equivalente a quello richiesto dal bando.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tar, ritenendo che nel caso di specie la ricorrente avesse offerto un prodotto equivalente a quello richiesto dalla gara, ha accolto il ricorso aggiudicandole il lotto al quale aveva partecipato.

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