Sulla portata delle misure di self cleaning

Giordana Strazza
07 Giugno 2022

Le misure di self cleaning valgono per il futuro, ma non sono del tutto prive di significato nell'ambito della gara iniziata prima della loro adozione. Rientra, dunque, nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità (o meno, eventualmente anche in ragione della tardività dell'intervento riparatore) a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva dell'appalto.

La questione.

Secondo l'appellante, le conclusioni del TAR sulla sufficienza e sull'idoneità delle misure di self cleaning adottate dalla società concorrente sarebbero in contrasto con la normativa in vigore, perché il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che: i) esse hanno valenza soltanto pro futuro, quindi per la partecipazione a procedure successive alla loro adozione, non potendo sanare situazioni pregresse, mentre alla data di presentazione dell'offerta la società aveva quale socio e presidente del consiglio di amministrazione un soggetto nei cui confronti era stato avviato un procedimento penale, avente a oggetto la contestazione di una serie di condotte illecite (riportate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti) poi sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt. 61, nn. 2 e 9, 110, 353 commi 1 e 2 c.p. “per avere turbato la gara … mediante promesse, doni, collusioni e mezzi fraudolenti”, nonché agli artt. 110, 319, 319-bis e 321 c.p. in ordine alla “promessa di denaro; ii) sarebbero state comunque inadeguate e mancanti di dissociazione, perché tale soggetto è rimasto socio per una quota azionaria rilevante (49,38%) della concorrente, nonché di altra società (85%), socio di maggioranza della prima, quindi mantenendo il ruolo di “socio sovrano”.

La soluzione.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che le misure di self cleaning valgono per il futuro, ma non sono del tutto prive di significato nell'ambito della gara iniziata prima della loro adozione. Da un lato, infatti, il giudizio di “sufficienza” delle misure adottate evita l'esclusione dell'operatore economico quando l'emenda è intervenuta prima della presentazione delle offerte. Dall'altro, l'adozione delle misure di self cleaning in corso di procedura “non è affatto un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante tamquam non esset”. Al contrario, spetta al prudente apprezzamento di quest'ultima tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e valutarne l'idoneità (o meno, eventualmente anche in ragione della tardività dell'intervento riparatore) a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva dell'appalto specifico.

Al riguardo, il Collegio ha sottolineato “l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione anche sullo specifico aspetto delle misure di self cleaning”.

Nella specie, per il Consiglio di Stato, la valutazione espressa dalla Centrale di committenza si caratterizza per la completezza dell'analisi del modus operandi della società, in riferimento a molteplici e differenziate misure di self cleaning adottate in diversi momenti temporali, con una motivazione che non appare lacunosa, né illogica o contraddittoria e men che meno pretestuosa o abnorme.

Di conseguenza, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, circa la sufficienza e l'idoneità delle misure adottate, è corretta.