Quali conseguenze comporta la morte di un coniuge nel corso del giudizio di divorzio o di revisione dell’assegno divorzile?

Katia Mascia
28 Giugno 2022

Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso (Cass. n. 20494/2022).

Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute (Cass.n. 20495/2022).

Nel primo caso sottoposto al nostro esame, il Tribunale di Macerata, con sentenza parziale, si pronunciava sullo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi, rimettendo la causa in istruttoria al fine dell'accertamento del diritto della donna a percepire l'assegno divorzile. A seguito della morte dell'uomo avvenuta nelle more, veniva dichiarata l'interruzione del processo, poi riassunto nei confronti degli eredi dell'ex coniuge. Il giudice di prime cure accertava post mortem il diritto della signora a percepire un assegno divorzile fino alla morte dell'ex marito. Avverso questa decisione gli eredi del marito proponevano ricorso dinanzi alla CdA di Ancona, che respingeva l'impugnazione. La donna proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. La Prima sezione rimetteva la causa al Primo Presidente al fine dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Oggetto della rimessione erano le questioni concernenti le sorti del processo in simili casi, con riguardo alle parti del giudizio divorzile (o di quello volto alla modifica dell'entità dell'assegno), alla natura delle sentenze pronunciate, alla successione nel processo e all'interruzione e riassunzione della causa.

Anche nel secondo caso in esame si era avuta una sentenza sullo status, questa volta da parte del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile all'ex moglie. Il giudice aveva accertato l'esistenza del diritto della signora a vedersi corrisposto un assegno mensile da parte dell'ex marito. La decisione veniva confermata anche dal giudice di secondo grado. Successivamente l'uomo agiva per la revoca dell'attribuzione dell'assegno, il cui importo, tuttavia, veniva soltanto ridotto. Intrapreso il giudizio di Cassazione, l'uomo decedeva e l'ex moglie chiedeva l'interruzione del giudizio. Veniva rimessa alle Sezioni Unite la questione se il decesso del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile determini la cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui egli abbia intrapreso il giudizio per la revisione dell'obbligo di corrispondere l'assegno o se tale giudizio debba proseguire da parte dei suoi eredi.

Osservazioni. Osserva la Suprema Corte che l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma. 13, l. n. 898/1970, così come sostituito dall'art. 8. l. n.74/1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo un'adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno fin dal momento della domanda di divorzio. In caso di revisione dell'assegno di divorzio – che postula l'accertamento di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno -, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno.

Sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Se la morte di un coniuge preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, e dunque sia anteriore anche alla declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, inclusa quella all'assegno divorzile. Invece, nell'ipotesi verificatasi nel primo caso in esame, il giudicato sullo status si era già formato e il decesso del coniuge era sopraggiunto nel corso della causa volta all'accertamento del diritto dell'altro a percepire l'assegno divorzile. Pertanto, la Suprema Corte ritiene ammissibile la prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno nei confronti degli eredi del preteso obbligato, ai fini dell'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso. Nel secondo caso in esame, essendo la sentenza sull'assegno sempre rivedibile, in ragione del mutamento delle condizioni e per un giustificato motivo, i Supremi giudici sostengono che, venuta meno una delle parti del rapporto di solidarietà post-coniugale, la domanda di accertamento della non debenza dell'assegno - dalla data della domanda stessa a quella del decesso - prosegua da parte degli eredi dell'obbligato, onde il processo può giungere al suo esito, ai fini dell'accertamento della non debenza e del diritto di credito alla ripetizione dell'indebito per le somme versate sin dalla domanda di revisione, richieste in vita dal coniuge obbligato, di cui gli eredi divengono titolari.

La Sezioni Unite ribadiscono, in entrambe le pronunce, che il processo di divorzio ha una finalità e un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge all'elisione dello status matrimoniale, ma, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Possono esserci obblighi pecuniari già entrati nel patrimonio dell'avente diritto (c.d. arretrati), i quali non siano stati corrisposti dal coniuge obbligato da tale provvedimento e sino al suo decesso, e la cui debenza dunque permane. Infatti, essi restano acquisiti quale debito al patrimonio del dante causa e, come tali, passano agli eredi. Pertanto, l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia mancato il pagamento, direttamente in executivis nei confronti di essi, giovandosi dello stesso titolo.

Conclusione. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la prima delle due sentenze in esame (n. 20494/2022), rigetta i primi due motivi di ricorso, rimettendo la causa dinanzi alla Prima sezione civile per l'esame dei restanti motivi. Con la seconda pronuncia (n. 20495/2022) accoglie i primi due motivi di ricorso, ritiene assorbito il terzo e cassa il decreto impugnato rinviando la causa alla CdA di Messina, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Per i Supremi giudici la CdA messinese non ha, infatti, operato alcun accertamento effettivo circa l'inadeguatezza dei mezzi economici, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il contributo dato alla vita familiare e il rilievo sulla situazione attuale della richiedente.

Fonte: dirittoegiustizia.it