Composizione negoziata della crisi: modalità di richiesta di sospensione di contratto pendente

Francesca Monica Cocco
01 Luglio 2022

La società che accede alla composizione negoziata della crisi di impresa, mediante istanza di nomina dell'Esperto in Camera di commercio, può contestualmente richiedere, oltre all'applicazione delle misure protettive sul proprio patrimonio, anche la sospensione di un contratto pendente, in via cautelare?

La società che accede alla composizione negoziata della crisi di impresa, mediante istanza di nomina dell'Esperto in Camera di Commercio, può contestualmente richiedere, oltre all'applicazione delle misure protettive sul proprio patrimonio, anche la sospensione di un contratto pendente, in via cautelare?

Il quesito concerne il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi di impresa (per brevità, C.N.C.), che consente all'imprenditore, contestualmente al deposito dell'istanza di nomina dell'Eserto presso la Camera di Commercio, la richiesta di applicazione delle misure protettive sul proprio patrimonio, affinché le trattative con i creditori, al fine del superamento della crisi, non siano inficiate da eventuali azioni aggressive da parte di singoli creditori.

La richiesta di applicazione delle misure protettive viene pubblicata, unitamente all'accettazione dell'Esperto, presso il Registro delle imprese e, da tale data, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione (se non concordati con l'imprenditore), né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa (art. 6 D.L. n. 118/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021).

Tuttavia, l'istituto della C.N.C. prevede che l'imprenditore, lo stesso giorno della pubblicazione presso il Registro delle Imprese della richiesta di applicazione delle misure protettive, unitamente all'accettazione dell'Esperto, depositi altresì, presso il tribunale competente, un ricorso, con il quale si chiede la conferma o la modifica delle misure protettive già in atto, oppure si chiede l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Ci si chiede, dunque, se, in questa sede, oltre alla conferma delle misure protettive già in atto, possa richiedersi al tribunale la sospensione in via cautelare di un contratto pendente, la cui prosecuzione potrebbe ostacolare le trattative ed inficiare il percorso di risanamento.

Si pensi, ad esempio, al caso di un contratto di anticipazione bancaria su fatture in essere, la cui prosecuzione consentirebbe alla banca la compensazione dei crediti incassati con il maggior credito da essa vantato, intaccando, così, la liquidità a soddisfacimento dell'intero ceto creditorio (caso già affrontato dalla giurisprudenza, con il provvedimento del Trib. Ivrea 10 febbraio 2022).

Ebbene, a tale proposito, la giurisprudenza ha sancito due principi fondamentali:

(i) il primo, in base al quale eventuali richieste di adozione di provvedimenti cautelari dovrebbero essere contestuali alla richiesta della conferma delle misure protettive già in atto, e dunque formulate nel ricorso introduttivo, con contestuale notifica ai creditori interessati, affinché sia integrato il contraddittorio;

(ii) il secondo, in base al quale, la richiesta di sospensione di un contratto pendente rientrerebbe non nell'istituto delle misure protettive e cautelari (artt. 6 e 7 D.L. n. 118/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021), bensì, più propriamente, nell'istituto delle autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti (art. 10, comma 2, D.L. n. 118/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021).

Secondo quest'ultimo, infatti, l'Esperto ha facoltà di invitare le parti a rideterminare, in buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa.

Solo in mancanza di accordo, l'imprenditore può ricorrere al tribunale, affinché quest'ultimo ridetermini equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, previo parere dell'Esperto.

In conclusione, ai fini della sospensione e/o della rinegoziazione dei contratti pendenti in sede di C.N.C., detiene ruolo primario il contraddittorio diretto tra l'imprenditore ed il creditore, coadiuvati dall'Esperto; mentre l'intervento del tribunale è solo residuale, in caso di mancato accordo.