Abuso di posizione dominante sul mercato: il Tribunale annulla la decisione della Commissione che infligge un'ammenda

La Redazione
La Redazione
17 Giugno 2022

In tema di abuso di posizione dominante sul mercato dei chipset LTE, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che infligge alla Qualcomm un'ammenda di circa un miliardo di euro.Le varie irregolarità procedurali, a parere del Tribunale, hanno pregiudicato i diritti della difesa della Qualcomm.

La Qualcomm è una società americana che sviluppa e fornisce baseband chipset, prodotti destinati all'inserimento in smartphone e tablet per consentire agli stessi di collegarsi alle reti cellulari 1 e che sono utilizzati sia per la trasmissione vocale che per la trasmissione di dati. I chipset sono quindi venduti a fabbricanti di apparecchiature originali, tra cui la Apple, che li incorporano nei loro apparecchi. Con decisione del 24 gennaio 2018 2 , la Commissione ha inflittto alla Qualcomm un'ammenda di quasi un miliardo di EUR per abuso di posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset compatibili con lo standard di telefonia cellulare «Long-Term Evolution» (LTE). L'infrazione è durata da febbraio 2011 a settembre 2016. Secondo la Commissione, tale abuso era caratterizzato dall'esistenza di accordi che prevedevano premi a titolo di incentivo, in forza dei quali la Apple doveva rifornirsi esclusivamente dalla Qualcomm per il suo fabbisogno di chipset LTE. In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto che tali premi, che essa qualifica come premi di esclusiva, fossero idonei a produrre effetti anticoncorrenziali, in quanto avevano disincentivato la Apple dal passare a fornitori di chipset LTE concorrenti. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale annulla integralmente la decisione della Commissione. Esso si basa, da un lato, sulla constatazione di varie irregolarità procedurali che hanno leso i diritti della difesa della Qualcomm e, dall'altro, su un'analisi degli effetti anticoncorrenziali dei premi. Per quanto riguarda il mancato rispetto dei diritti della difesa della Qualcomm, il Tribunale ravvisa diverse irregolarità nelle quali la Commissione sarebbe incorsa nella fase della costituzione del fascicolo di causa. Il Tribunale ricorda che essa è tenuta a registrare, nella forma di sua scelta, il preciso tenore di qualsiasi colloquio realizzato al fine di raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine. Nel caso di specie, la Commissione non ha pienamente rispettato tale obbligo per quanto riguarda, in particolare, lo svolgimento di riunioni e di conferenze telefoniche con terzi. Inoltre, il Tribunale osserva che la decisione impugnata si limita a prendere in considerazione un abuso di posizione dominante sul solo mercato dei chipset LTE, mentre la comunicazione degli addebiti riguardava un abuso tanto su tale mercato quanto su quello dei chipset UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Esso considera che, poiché una siffatta modifica degli addebiti aveva un'incidenza sulla pertinenza dei dati sui quali si fondava l'analisi economica della Qualcomm volta a contestare l'idoneità della sua condotta a produrre effetti preclusivi, la Commissione avrebbe dovuto metterla in condizione di essere ascoltata e, se del caso, di adeguare la sua analisi. Di conseguenza, poiché la Commissione non ha ascoltato l'impresa sul punto, il Tribunale dichiara che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa. Per quanto riguarda l'analisi dell'idoneità dei premi a produrre effetti anticoncorrenziali, da un lato, il Tribunale rileva che la Commissione, nel giungere alla conclusione che i premi in questione erano in grado di restringere la concorrenza rispetto all'intero fabbisogno della Apple di chipset LTE, tanto per gli iPhone quanto per gli iPad, ha omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto pertinenti. Infatti, il Tribunale osserva che, sebbene la Commissione abbia concluso che i premi avevano disincentivato la Apple dal passare a fornitori concorrenti per rifornirsi di chipset LTE, dalla decisione della Commissione risulta che la Apple non aveva alternative tecniche ai chipset LTE della Qualcomm per la maggior parte del suo fabbisogno nel corso del periodo considerato, vale a dire quello corrispondente, in sostanza, agli iPhone. Esso conclude che l'analisi della Commissione non è stata effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto pertinenti e che, di conseguenza, essa è viziata da illegittimità. Dall'altro lato, il Tribunale constata che la conclusione secondo cui i premi di cui trattasi avevano effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della Qualcomm per rifornirsi di chipset LTE per il suo fabbisogno per taluni modelli di iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015 non è sufficiente a dimostrare il loro carattere anticoncorrenziale rispetto all'intero fabbisogno della Apple. Infatti, una tale analisi particolare non può porre rimedio alla mancata considerazione di tutte le circostanze di fatto pertinenti nell'ambito della dimostrazione generale da parte della Commissione dell'idoneità dei premi controversi a produrre effetti anticoncorrenziali nel corso del periodo interessato in relazione all'intero fabbisogno della Apple di chipset LTE per gli iPhone e gli iPad. Inoltre, il Tribunale rileva che, in ogni caso, la Commissione non ha sviluppato un'analisi che consenta di sostenere la conclusione che i premi di cui trattasi avevano effettivamente disincentivato la Apple dal passare ai concorrenti della Qualcomm per rifornirsi di chipset LTE per taluni modelli di iPad da lanciare nel 2014 e nel 2015. IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.