Le nuove prospettive del diritto tributario: la giustizia predittiva
Daniela Mendola
06 Luglio 2022
L'evoluzione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino ha determinato l'attribuzione in favore dei cittadini del compito, originariamente affidato alla sola amministrazione, di dichiarare l'ammontare delle proprie ricchezze secondo un principio di autotassazione.
L'evoluzione dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria: la digitalizzazione nell'ordinamento tributario
L'evoluzione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino ha determinato l'attribuzione in favore dei cittadini del compito, originariamente affidato alla sola amministrazione, di dichiarare l'ammontare delle proprie ricchezze secondo un principio di autotassazione.
La dichiarazione dei redditi, quale autocertificazione, si colloca in un periodo storico caratterizzato dal cambio di ruolo del contribuente: non più soggetto passivo di imposta, ma parte attiva del rapporto obbligatorio in quanto “partecipe” della vita pubblica, mediante il concorso alle spese pubbliche. L'effetto dell'autotassazione è stato il cambio di ruolo della Pubblica Amministrazione, la quale da esattore delle imposte è divenuta “controllore” delle attestazioni del contribuente.
È, dunque, pacifico che il sistema dell'autodichiarazione sia la diretta espressione di un coinvolgimento del cittadino al quale viene addirittura affidato il compito di autodichiarare il proprio reddito.
I vantaggi, sono molteplici in quanto la Pubblica Amministrazione viene sgravata di una serie di atti e adempimenti che risultavano necessari per la ricostruzione della situazione reddituale del contribuente.
È chiaro che, alla luce del rapporto di fiducia tra Pubblica Amministrazione e cittadino, quest'ultimo deve rilasciare dichiarazioni “veritiere”, assumendosi, al pari di ogni altra tipologia di autocertificazione, la responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
L'autocertificazione, allora, risponde a due principi: il primo attiene al rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino che deve essere improntato alla leale collaborazione; l'altro riguarda l'efficientamento dell'azione amministrativa che può essere snellita attraverso il ricorso all'autotassazione.
Al fine di efficientare maggiormente l'azione amministrativa è stata introdotta, dal lato del contribuente, la cd. dichiarazione precompilata e la fatturazione elettronica, mentre per l'amministrazione è stato previsto l'obbligo di pubblicare periodicamente sul proprio sito dati, informazioni e notizie rilevanti (cooperative compliance).
L'informatizzazione del processo tributario
Da anni ormai, a partire proprio dall'autotassazione, l'ordinamento tributario mira alla digitalizzazione non soltanto nella fase procedimentale, ma anche in quella processuale (M. Falcone, Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione pubblica, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2017, 3, 601).
Il punto di partenza del suddetto progetto di digitalizzazione è stata l'introduzione del processo tributario telematico con l' obiettivo di favorire un abbattimento del contenzioso tributario. Un rilevante contributo per la giustizia tributaria digitale è stato offerto dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 che all'art. 16-bis rubricato, appunto, “Giustizia tributaria digitale” ha riconosciuto la possibilità che le udienze si svolgano “in remot”.
La norma de qua ha, dunque, introdotto l'obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 (D. Mendola, La digitalizzazione del processo tributario ed il contraddittorio cartolare coatto, in Diritto di internet, 2021, 1, 39 ss; A. Parente, Udienze a distanza nel processo tributario: la convivenza delle regole emergenziali del D. L. n. 137/2020 con quelle previste a regime dal D. D. 46/2020, in Iltributario, 4 marzo 2021; M. Romeo, Tempo delle notificazioni telematiche, in Iltributario, 24 gennaio 2022).
In particolare, l'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 prevede che “le notificazioni degli atti, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali avvengano esclusivamente con modalità telematiche”. Non sussiste, dunque, alcuna alternatività, in quanto il modello telematico entra pienamente in regime nell'ordinamento tributario.
La giustizia tributaria telematica non rappresenta una novità soltanto da un punto di vista meramente operativo, ma rileva anche quale indice di un miglioramento dei rapporti tra il cittadino e l'Amministrazione finanziaria improntati ad una maggior celerità e trasparenza.
Le nuove prospettive del processo tributario: la giustizia tributaria predittiva
Nell'ottica dell'efficientamento si colloca anche l'ultimo progetto di legge presentato il 5 maggio alla Camera dei Deputati C- 3593 concernente la modifica dello Statuto dei diritti del contribuente, mediante l'introduzione dell'art. 5 bis, prescrittivo di una piattaforma telematica di giustizia predittiva. La suddetta norma rubricata Piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria dovrebbe prevedere testualmente che “1. Per promuovere la certezza del diritto tributario e per ridurre il contenzioso in materia, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via gratuita, nel proprio sito internet istituzionale, la piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria, liberamente consultabile da tutti i contribuenti al fine di acquisire, in maniera non vincolante, una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dagli enti impositori. 2.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2023, sono approvate le specifiche tecniche che presiedono al funzionamento della piattaforma telematica di cui al comma 1, idonee ad assicurare che il pronostico fornito ai contribuenti rifletta nella maniera più accurata possibile l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo la materia dell'eventuale contenzioso. Con il medesimo decreto sono a tale fine stabilite le modalità di acquisizione dei provvedimenti giurisdizionali di carattere tributario emessi dai competenti organi giudicanti”.
Dalla littera legis si evince che il progetto si ispira alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici, al ridimensionamento del contenzioso tributario ed al miglioramento dei rapporti tra le parti, nonché al principio del legittimo affidamento.
In particolare, il progetto prevede di raccogliere su una piattaforma informatica tutti i provvedimenti ovvero sentenze, leggi e contributi dottrinali cui potrà accedere il contribuente (o il professionista abilitato) gratuitamente e valutare in via autonoma quali potrebbero essere gli esiti del processo. Si tratta, in altre parole, della cd. giustizia predittiva da intendersi come la possibilità di prevedere l'esito di una controversia: talvolta è connesso all'uso di algoritmi a base statistica o logica ovvero di formule matematiche, talaltra si fonda su indagini di tipo statistico il cui risultato rappresenta il “probabile esito” del giudizio (in tali termini si è espressa E. Schneider, Il processo amministrativo telematico, in Giorn. dir. amm., 2022, 133, 1; (M. Torre, Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2021, 8, 1042; L. Parona, “Government by algorithm”: un contributo allo studio del ricorso all'intelligenza artificiale nell'esercizio di funzioni amministrative, in Giorn. Dir.Amm., 2021, 1, 10).
È indubbio che l'intelligenza artificiale sia compatibile con l'ordinamento tributario se si considera l'esigenza, sussistente nel diritto tributario, del continuo aggiornamento in ordine ad una serie di norme primarie, circolari, risoluzioni, pronunce giurisprudenziali (L. Rovelli, Giustizia predittiva. Variazioni sul tema, in Contr. impr., 2021, 3, 733; R. C. Guerra, L'intelligenza artificiale nel prisma del diritto tributario, in Dir. e prat. trib., 2020, 3, 921; M. Martorana, Algoritmi e processo: alle soglie di una nuova era, in Altalex, 18 marzo 2020).
È chiaro che tale piattaforma digitale consentirà al contribuente o al difensore abilitato di valutare autonomamente se proporre o meno ricorso dinnanzi agli organi della giustizia tributaria.
Come si legge dal testo della normail pronostico fornito ai contribuenti deve “riflettere nella maniera più accurata possibile l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo la materia dell'eventuale contenzioso”, il contribuente potrà, allora, ottenere una previsione sorretta da un certo grado di probabilità circa l'esito del giudizio evitando di dare attivazione a processi che potrebbero rivelarsi “infruttuosi”.
Inoltre, la giustizia predittiva rafforza il principio di certezza dei rapporti giuridici ed è un incentivo alla competitività dello Stato.
Quanto detto opera a riprova del rafforzamento del ruolo del contribuente, ancora una volta, chiamato a valutare autonomamente se ed in che modo agire.
In conclusione
L'uso della giustizia predittiva può risultare rilevante e vantaggioso non solo per il contribuente, ma anche per i giudici tributari chiamati a pronunciare una sentenza. La giustizia predittiva rappresenta le nuove frontiere del diritto tributario, improntato ad una maggiore celerità, nell'imprescindibile rispetto delle garanzie costituzionali.
Il giudizio tributario, invero, è un giudizio di impugnazione, sicché è il contribuente a dare origine al processo mediante la notifica del ricorso. In assenza di impugnazione non vi sarà l'attivazione di alcun giudizio.
Se, dunque, il contribuente è chiamato a valutare la proponibilità o meno del ricorso (anche sulla base dei precedenti giurisprudenziali su casi analoghi) ancor di più potrà considerare l'attivazione del processo dopo aver attinto da tale piattaforma digitale che contiene lo “storico” ovvero tutte le pronunce e i provvedimenti emessi dalla Commissione Tributaria su quelle determinate materie.
Alla modernizzazione dei processi, deve, tuttavia, corrispondere un adeguato assetto normativo che disciplini in modo dettagliato i nuovi modelli processuali e nel contempo riconosca al contribuente adeguate garanzie costituzionali.
Tutto ciò che è riformistico è accolto positivamente, purché non si traduca in un pregiudizio a carico del contribuente.
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