Può un bambino di tre anni rendere testimonianza?

Francesca Tribisonna
Giovanni Lopez
09 Febbraio 2017

Tutelare la serenità del minore significa anche e soprattutto porre precipua attenzione al suo sviluppo evolutivo per comprendere quali aspettative si possano avere circa la sua competenza a riferire i fatti di cui sia stato testimone o vittima in prima persona.
Abstract

Un minore che si trovi in tenerissima età può rendere testimonianza sui presunti abusi sessuali subiti? È questa la domanda che gli Autori dell'articolo si pongono, intrecciando argomenti della psicologia forense e della giurisprudenza cercando di trovare un giusto compromesso tra le evidenze scientifiche e le esigenze processuali.

La capacità di testimoniare del minore in tenerissima età

Tutelare la serenità del minore significa anche e soprattutto porre precipua attenzione al suo sviluppo evolutivo per comprendere quali aspettative si possano avere circa la sua competenza a riferire i fatti di cui sia stato testimone o vittima in prima persona. In effetti, nel momento in cui, nell'ambito di un procedimento penale, ci si trova nella necessità di acquisire il contributo dichiarativo-probatorio di un soggetto, il primo problema da affrontare è quello relativo alla capacità di quest'ultimo di rendere validamente tali dichiarazioni, di vagliare, cioè, quella che si è soliti definire la capacità di testimoniare.

Per secoli, nel contesto dell'Europa continentale, a seconda delle coordinate spazio-temporali, è stata di volta in volta negata, in tutto o in parte, capacità testimoniale al servo, all'infame, alla prostituta, al debole mentale, al minore. Tuttavia, già nel codice di procedura penale abrogato era vigente una disposizione normativa, ossia l'art. 348, comma 2, c.p.p. 1930, che riconosceva a chiunque la capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. In un'ottica di non dispersione del contributo dichiarativo e probatorio di provenienza del minorenne, il Legislatore aveva così forgiato una previsione che si mostrava assolutamente generica e attribuiva a tutti – indistintamente e a prescindere dall'età – la capacità di rendere testimonianza, riservando al delicato vaglio giudiziario il compito di accertare di volta in volta la verità e la falsità del propalato.

Anche nell'odierno codice di rito penale vige la regola generale secondo cui non esistono preclusioni di sorta all'assunzione di una testimonianza da parte di alcun soggetto, nemmeno se si tratti di un minorenne o di altre persone che potrebbero apparire particolarmente sospette o inattendibili, come l'offeso e il danneggiato dal reato.

La capacità di testimoniare è attribuita, infatti, indistintamente, ex art. 196 c.p.p., ad ogni persona, poiché tutti sono considerati idonei a rendere la propria testimonianza davanti all'autorità giudiziaria. Tuttavia, come si è osservato, se nella disposizione in esame la locuzione “ogni persona ha la capacità di testimoniare” fosse veramente usata in luogo dell'altra “ogni persona è idonea a percepire e riferire” [...] la disposizione stessa sarebbe clamorosamente contraddetta dalla realtà (DI MARTINO).

In effetti, affermare che tutti abbiano l'astratta capacità di testimoniare non equivale a dire che tutti abbiano l'idoneità fisica o mentale per percepire e riferire correttamente i fatti di cui abbiano conoscenza. Così, ad esempio, accade per i minori in tenerissima età, apparendo ictu oculi inappropriata una previsione che non operi alcuna differenza tra l'audizione di un minore di 3-4 anni e quella di un sedicenne.

Ci si chiede, infatti, a questo proposito, se abbia un senso vagliare l'idoneità testimoniale in bambini di soli 3-4 anni, sottoponendoli all'inevitabile stress dell'accertamento sulla persona o se non sia, invece, auspicabile stabilire, sulla scorta degli insegnamenti che provengono dalle scienze mediche e psicologiche, un limite minimo al di sotto del quale la testimonianza del minore non debba essere ab origine presa in considerazione all'interno di un procedimento penale. Sul punto si è osservato come stabilire un limite di età nella capacità a testimoniare, così come prevista dall'art. 196 c.p.p., sarebbe sicuramente una garanzia processuale a tutela degli innocenti (FORZA) ma si ritiene che un simile espediente rappresenterebbe senz'altro anche un indiscusso baluardo di tutela della giovane età e della correlativa serenità psicofisica allorquando condizioni oggettive, come quelle legate alla naturale immaturità del fanciullo determinata dalla tenerissima età, ne sconsiglino l'audizione e perfino la sottoposizione ad un accertamento peritale.

In tal senso non può non osservarsi come l'individuazione presuntiva di limiti di età rilevanti in sede giuridica non sia affatto disconosciuta nel nostro ordinamento. Così è a dirsi per la stessa maggiore età, individuata, dopo un lungo percorso storico, nei 18 anni o per l'identificazione del limite dei 14 anni come età minima affinché un minore possa essere considerato imputabile.

D'altro canto, se la capacità di rendere testimonianza può essere definita anche come l'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, a rievocare gli eventi nel loro nucleo essenziale, a collocarli nel tempo e nello spazio, senza incorrere in processi di auto o etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia, frutto di immaturità ovvero di patologie mentali (sia consentito il richiamo, per simili considerazioni a TRIBISONNA, Il perito non può esprimersi sull'attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali) è del tutto evidente che, nei primissimi anni di vita, tale attitudine sia assolutamente carente nel bambino.

Ciò nonostante, si deve dare atto di come la giurisprudenza di legittimità interna sia stata sempre particolarmente favorevole all'assunzione delle dichiarazioni del minore anche in tenerissima età, limitandosi a considerare l'accertamento in ordine alla capacità a testimoniare utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta (così Cass. pen., Sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 4352; Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2012, n. 40342 e Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 38211), in taluni casi, inversamente proporzionale all'età del minore ed alla sua manifesta carenza di equilibrio psicofisico (Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 12560 nonché Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 2007, n. 44971) e tutt'al più stigmatizzando l'illegittimità del rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio, al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, solo quando la condotta illecita offenda minori in tenera età e l'accertamento serva a valutare il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura psicologica del bambino (così Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2014, n. 948; conf. Cass. pen., Sez. III, 23 febbraio 2011, n. 26692).

Il confronto con altri ordinamenti

Se quanto esposto costituisce lo stato dell'arte vigente nell'ordinamento interno, pare utile confrontare quanto accada, invece, in altri Paesi di stampo accusatorio.

Negli Stati Uniti, ad esempio, sono presenti tre approcci giuridici nei confronti della competenza dei minori testimoni. In un sempre minor numero di Stati i bambini fino a una certa età – solitamente sotto ai 10 o 12 anni – sono giudicati incompetenti come testimoni e il giudice valuta la loro memoria, il loro grado di comprensione della differenza tra bugia e verità e la capacità di riconoscere l'importanza di testimoniare dicendo il vero, prima di raccogliere le loro dichiarazioni. Un secondo approccio prevede, poi, che ogni persona possieda la capacità di testimoniare (Federal Rules of Evidence, 1975, Rule 601) e, tuttavia, nonostante tale riconoscimento, i giudici continuano a condurre valutazioni della competenza nel caso di minori. Un terzo approccio, invece, garantisce ai minori vittime di abuso di testimoniare senza alcuna valutazione preliminare.

In Canada, prima degli emendamenti approvati nel 1988 e 1993 (Bill C-15 e Bill C-126), i bambini piccoli avevano scarse possibilità di testimoniare in tribunale; tuttavia, con le modifiche apportate al Canada Evidence Act sono attualmente consentite anche le testimonianze dei minori di 14 anni, i quali pure per legge non possono prestare giuramento.

In Gran Bretagna, nel 1990, la Corte d'Appello aveva stabilito che i bambini di qualsiasi età potessero testimoniare se il giudice li avesse riconosciuti abbastanza intelligenti e capaci di comprendere il dovere di dire la verità. Nel 1991, poi, con il Criminal Justice Act, è stato abolito del tutto il requisito della competenza.

In Scozia, invece,i bambini sono sempre stati ammessi come testimoni, con la precisazione che quelli al di sotto dei 14 anni devono essere giudicati competenti prima di testimoniare, dovendo essere in grado di distinguere la verità dalla menzogna e di comprendere l'obbligo di dire la verità.

Anche in Australia i bambini sono tendenzialmente liberi di testimoniare, potendo la loro testimonianza non essere ammessa nel caso in cui vengano giudicati incapaci di discernere la verità dalla bugia o se non possano rispondere razionalmente alle domande.

In Nuova Zelanda è sufficiente che i bambini conoscano l'importanza di dire la verità e promettano di dirla la verità per poter essere giudicati testimoni competenti. Fino al 1990, tuttavia, i giudici e i giurati trattavano le testimonianze dei minori con scetticismo.

Infine, è solo dal 1993 che in Sud Africa la procedura penale prevede che le testimonianze dei minori vengano trattate con pari dignità rispetto a quelle degli adulti, essendo peraltro state abolite le perizie di credibilità sul minore.

E, allora, anche dal confronto con altre realtà mondiali, pare potersi affermare che difficilmente i sistemi processuali abbiano finora trovato il coraggio di escludere a priori la capacità di minori in tenerissima età di rendere testimonianza; tuttavia, le considerazioni di natura medica e psicologica che seguiranno dovrebbero, forse, a parere di chi scrive, indurre i legislatori nazionali a rivedere le rispettive discipline interne, nella logica di una maggior tutela della serietà dell'accertamento della verità nel processo penale, nonché della fragile personalità legata alla giovane età del dichiarante chiamato in quella sede ad offrire il proprio contributo conoscitivo.

Il contributo della psicologia forense

Su un piano squisitamente psicologico, la capacità di testimoniare, specie quando riferita ad un testimone che sia stato al contempo presunta vittima di un fatto-reato, fa riferimento ad abilità connesse precipuamente alla memoria autobiografica ed alla sua narrazione. Tali abilità si declinano sostanzialmente su due assi: quello delle abilità generiche e quello delle abilità specifiche.

Le abilità generiche comprendono competenze cognitive quali la memoria, l'attenzione, la comprensione e l'espressione linguistica, il source monitoring (capacità di assegnare agli eventi l'adeguato piano di realtà, di contestualizzarli e di reperire le fonti delle informazioni), il discrimine tra realtà e fantasia e tra verosimile e non verosimile. Oltre a ciò, va considerato il livello di maturità psico-affettiva del soggetto, ovvero quella qualità psichica che consente di entrare in contatto con i propri ed altrui stati interiori, di comprendere ed elaborare idee, concetti e la realtà relazionale circostante, di sviluppare giudizi morali.

Le abilità specifiche concernono invece lo specifico evento da rievocare e narrare. Corrispondono alla capacità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed all'eventuale presenza di influenze suggestive, sia interne che esterne, che possono avere influenzato la costruzione del ricordo stesso.

Seguendo questi due assi, diviene evidente che quando si va a considerare la capacità di testimoniare di un soggetto in età evolutiva se ne debba tenere in strettissima considerazione il livello di sviluppo cognitivo in relazione all'età. A tal riguardo, lo studio dei correlati neuropsicologici della memoria sta fornendo risultati incoraggianti, per quanto ancora embrionali, nel campo della psicologia della testimonianza, in cui l'esperienza e la ricerca mostrano quanto complesso sia il distinguere la congruenza piuttosto che la confusione nella narrazione del ricordo nella prima infanzia.

I bambini, infatti, non possiedono un ricordo esplicito degli eventi loro occorsi nel periodo preverbale, ossia prima dell'acquisizione delle competenze linguistiche, che generalmente si estende fino ai 24 mesi d'età. I bambini tra i 4 ed i 5 anni possono avere ricordi autobiografici specifici per eventi occorsi prima dei 3 anni ma questi si strutturano sotto forma di immagini visive e conoscenze concettuali poco dettagliate ed organizzate. La maggior parte di questi ricordi sarà soggetta alla cosiddetta amnesia infantile, definita in letteratura come l'incapacità di ricordare, negli stadi evolutivi successivi, eventi autobiografici occorsi prima di una soglia critica che mediamente si colloca tra i 2.5 ed i 3 anni di età. Lo stadio in cui si trova il cervello del bambino all'interno di questa “finestra” temporale consente l'immagazzinamento di ricordi legati alla cosiddetta memoria implicita,nel senso che quando questi ricordi vengono richiamati non sono accompagnati dalla sensazione interna di stare ricordando qualcosa. Si tratta quindi di una forma di memoria che non è né cosciente né verbalizzata, dunque preverbale e presimbolica diversamente dalla memoria esplicita, cosciente e verbalizzabile che costituisce la storia autobiografica del soggetto.

Le evidenze empiriche di una carenza di ricordi relativi alla prima infanzia sono consistenti e convincenti, nell'adulto come nel bambino. I ricordi di eventi ed esperienze vissute prima dei 3 o dei 4 anni sono scarsi e, se presenti, sono frammentari ed incompleti a confronto con quelli relativi ad un periodo di vita successivo. Tale frammentazione e incompletezza del ricordo è il risultato di una limitata comprensione dell'esperienza stessa. Si può ipotizzare che non si tratti di veri e propri ricordi ma di immagini sensoriali alle quali viene attribuito un significato alla luce delle conoscenze possedute negli anni successivi (back-propagation). Come scrivono LAMB, MALLOY, HERSHKOWITZ e LA ROOY, se a bambini più grandi o adulti viene chiesto di descrivere eventi accaduti prima dell'età di tre o quattro anni (durante la fase dell'amnesia infantile), è altamente improbabile che i loro racconti siano basati su ricordi dettagliati e chiari degli eventi in questione. Invece, i ricordi che scaturiscono dai primi anni di vita è probabile che siano stati ricostruiti basandosi su quello che potrebbe forse essere accaduto piuttosto che descrizioni di episodi davvero accaduti. Questi episodi possono essere ricostruiti basandosi sulle conversazioni con altri (per es. genitori, amici, fratelli o sorelle), sulle suggestioni di intervistatori e terapeuti, immagini fotografiche dell'infanzia, o su memorie vaghe o convincimenti che sono stati reinterpretati nel corso del tempo e probabilmente mescolati con la conoscenza ed i convincimenti attuali: nei bambini in età prescolare si registra una ridotta capacità di identificare l'origine del ricordo autobiografico (source monitoring), rendendosi così difficoltosa la discriminazione fra evento percepito ed informazioni acquisite successivamente

Di fondamentale importanza è anche l'evidenza di una ricerca che dimostra come i bambini ricordino raccontando, nel senso che costruiscono i ricordi attraverso la narrazione. Fino ai sei anni d'età circa questa costruzione narrativa necessita solitamente della collaborazione di un adulto, che in modo pressoché inevitabile finisce per influenzarne il contenuto. Pertanto, le successive narrazioni che il bambino farà di quell'evento attingeranno ad un “ricordo” contaminato dalla co-costruzione precedente, nonché da altre possibili fonti esterne di condizionamento, quali informazioni o suggerimenti ricevuti da altri durante il periodo di latenza tra l'evento e la sua rievocazione.

Le attuali conoscenze sullo sviluppo delle abilità mnestiche in età evolutiva implicano alcune considerazioni fondamentali in ambito giuridico attinenti alla la genuinità della testimonianza se non anche alla capacità stessa di renderla. In primo luogo bisogna prestare attenzione alla congruità tra la narrazione testimoniale del bambino e la sua capacità di comprensione e codifica linguistica all'epoca dei fatti. Quando tale congruità non è riscontrata, significa che determinate conoscenze sono state aggiunte successivamente all'evento da ricordare. Esempi tipici possono essere la formulazione di giudizi morali o l'attribuzione di significati che il minore non possiede o non possedeva al momento dei fatti.

Altra questione cruciale è la suggestionabilità.Il ricordo di ogni persona è suscettibile di modifiche dovute a suggerimenti esterni che, soprattutto nei bambini, intervengono per aiutare a selezionare ed organizzare i ricordi, rischiando tuttavia di modificarli o addirittura deformarli. Le ricerche rilevano come il livello di suggestionabilità sia inversamente proporzionale all'età, dunque, la vulnerabilità alle domande suggestive aumenta col diminuire dell'età del testimone. Secondo alcune ricerche a 4 anni d'età le domande suggestive inducono risposte errate in percentuale pressoché doppia rispetto a 10 anni e tripla rispetto all'età adulta.

I fattori sociali che possono influire sulla suscettibilità alla suggestione. I bambini in genere considerano gli adulti come onniscienti e sinceri; riconoscono la loro superiorità e vengono educati a conformarsi ai loro desideri. Gli adulti vengono considerati competenti e credibili e, come dimostrano alcune ricerche, i bambini pongono più fiducia nelle loro idee che in quelle dei loro coetanei. Nell'ottica del bambino, le domande poste dagli adulti sono “logiche” e devono necessariamente ottenere una risposta. Come conseguenza, nel contesto dell'intervista cercheranno di rispondere a tutte le domande dell'intervistatore, anche quelle più bizzarre, a rispondere in modo da compiacerlo. La suggestionabilità potrebbe dunque aumentare in base allo status dell'interlocutore o di altre pressioni sociali. Tra queste, occorre considerare che il fenomeno dell'abuso sessuale, spesso enfatizzato attraverso i media, può assumere la funzione di una sorta di modello sociale nel quale un bambino, alle prese con una condizione di stress, di conflitto o di difficile adattamento al contesto ambientale, riesce ad individuare un ruolo ed un'identità. Queste dinamiche possono trovare un riscontro nell'eccessivo zelo degli operatori sociali, determinandosi così una spirale di suggestioni incrociate quasi inestricabili.

Questi fenomeni facilitano inevitabilmente la produzione di falsi ricordi, alla quale può concorrere anche la confabulazione (riempimento di “buchi” mnestici con produzioni immaginative) che i bambini più piccoli tendono ad attuare quando non sanno rispondere ad una domanda, soprattutto se insistita. In questi casi il bambino, pur di assecondare le aspettative dell'adulto alle quali teme di non essere all'altezza, può inventare di sana pianta la risposta, arricchendola anche dei dettagli attesi dall'intervistatore. Quest'ultimo elemento sottolinea ulteriormente quanto le abilità tecniche dell'intervistatore concorrano a determinare le abilità del testimone minorenne.

Le variabili legate alle modalità e al contesto di intervista appaiono significative se consideriamo che un bambino di 3 anni dovrebbe produrre racconti in un contesto nuovo e a volte non proprio accogliente, come è una stanza all'interno di un tribunale.

Conclusioni

Sotto il profilo della testimonianza queste considerazioni hanno grande rilevanza perché inducono/impongono la massima attenzione quando, a qualsiasi età, i soggetti riferiscono episodi o situazioni di tipo autobiografico che si sarebbero verificati all'interno della “finestra temporale” costituita dai primi tre-quattro anni di vita. Alla luce di quanto sopra, sarebbe preferibile non procedere alla raccolta della prova dichiarativa attraverso l'audizione di soggetti al di sotto dei 4 anni: in tali casi diviene necessario ricorrere ad una corroborazione estrinseca attraverso altre attività di indagine ambientale che l'audizione dovrebbe solo contribuire ad orientare. Anche le Guidelines on Memory and Law redatte dalla British Psychological Society (2008) sottolineano come tutti i ricordi di eventi occorsi tra i 3 e i 5 anni debbano essere presi in considerazione con estrema cautela e sempre sottoposti al vaglio di riscontri estrinseci ed indipendenti.

Purtroppo in Italia si assiste ancora troppo spesso al conferimento di incarichi peritali che contengono una delega implicita all'esperto volta a dipanare i dubbi circa la c.d. credibilità clinica di bambini ancora molto piccoli e tesa alla "validazione" delle loro narrazioni, fornendo una sorta di "corroborazione intrinseca" che non può basarsi su alcun fondamento scientifico: la inidoneità di base, per così dire "strutturale", a rendere testimonianza presente in questi soggetti rende del tutto aleatorio ogni parere dell'esperto in questo ambito.

Una riflessione in ordine a quanto sopra potrebbe indurre a ritenere che i tempi siano ormai maturi affinché il Legislatore indichi un limite di età per l'assunzione della testimonianza del minore. Si potrebbe così evitare, in frequenti casi, il coinvolgimento più o meno strumentale di bambini anche molto piccoli nei casi (purtroppo molto frequenti) in cui l'accusa di violenza sessuale nasca all'interno di un conflitto legato alla separazione dei genitori ed all'affidamento dei figli.

Criticità dell'indagine
  • Un bambino in tenerissima età non ha capacità sviluppate in grado di costruire frasi e di organizzare adeguatamente i ricordi. Non dimentichiamo inoltre che i fatti sono presunti per cui il bambino potrebbe conformarsi alle aspettative dell'adulto;
  • considerate queste difficoltà oggettive del bambino, l'intervistatore potrebbe assumere un atteggiamento di maggiore flessibilità rispetto alle procedure da seguire (protocolli d'intervista), favorendo maggiormente le domande chiuse rispetto a quelle aperte per facilitare il racconto del bambino;
  • le domande chiuse possono facilmente risultare suggestive;
  • secondo alcuni orientamenti l'intervistatore, per facilitare la comunicazione con un bambino molto piccolo, potrebbe utilizzare il disegno di cui tuttavia si sconsiglia caldamente l'utilizzo poiché potenzialmente induttivo e suggestivo e necessitante di una chiave interpretativa a forte connotazione soggettiva, oppure dei pupazzi che MAZZONI sostiene vengano utilizzati come simboli di persone, situazioni e vissuti emozionali, con la conseguenza che a un certo punto diventa impossibile capire se il bambino si riferisce alla situazione fantastica di gioco (ad esempio il bambino brucia il drago) oppure a situazioni relativamente vissute.
Guida all'approfondimento

Guidelines on memory and the law. A report of research board of the British Psychological Society, 2008.

BISCIONE, PINGITORE (a cura di), La perizia nei casi di abusi sessuali sui minori. Guida pratica, Milano, 2012;

CAFFO, CAMERINI, FLORIT, Criteri di valutazione nell' abuso all' infanzia - Elementi clinici e forensi, Milano, 2004;

CAMERINI, GULOTTA. Linee guida nazionali. L'ascolto del minore testimone. commentate articolo per articolo. Milano, Giuffré, 2014;

DI MARTINO, Voce Prova testimoniale (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXV ed., Roma, 1991, 3;

FORZA, Memoria, amnesia infantile e contributi delle neuroscienze, in Aa.Vv., Testimoni e testimonianze deboli, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2006, 203;

LAMB, MALLOY, HERSHKOWITZ e LA ROOY, Handbook of Child Psychology and Developmental Science, a cura di R. M. Lerner, John Wiley & Sons, 2015

MAZZONI, in Carocci, Psicologia della Testimonianza, 2011, p. 118;

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