La Banca Dati Nazionale del DNA

14 Marzo 2016

La Banca Dati Nazionale del DNA è stata istituita con la legge 85 del 2009 (con la quale l'Italia ha aderito al Trattato di Prüm) con lo scopo di favorire e rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. Il Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari così come le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.
Abstract

La Banca Dati Nazionale del DNA è stata istituita con la legge 85 del 2009 con lo scopo di favorire e rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. Aldilà degli scopi principali per cui è nata è, indiscutibilmente, uno strumento investigativo importantissimo che in alcuni paesi europei è utilizzato già da prima del Trattato di Prüm, tra questi, ad esempio, l'Inghilterra che ha una banca dati costituita da 3 milioni di profili genetici la quale, oltre a fornire il suo contributo alla risoluzione di casi giudiziari, ha anche compiti di identificazione di persone scomparse o di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

L'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la Banca Dati del DNA

Con l''approvazione della legge 85/2009, avvenuta il 30 giugno 2009, l'Italia ha aderito al Trattato di Prüm – firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005 – e volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina.

Il Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, così come le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Nel testo della stessa legge si istituisce poi la Banca Dati Nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA (presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), con la finalità di rendere più agevole l'identificazione degli autori di delitti, in particolare permettendo la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato.

La Banca Dati Nazionale del DNA è stata collocata presso il Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Dipartimento di PS) ma i suoi sistemi informatici sono tenuti separati da quelli gestiti dal CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il software della Banca Dati è strutturato in due livelli, il primo destinato alle indagini nazionali e il secondo alla cooperazione internazionale di polizia, con la garanzia di una continuità di funzionamento (sistema secondario remoto), in casi critici.

Il Laboratorio Centrale per la Banca Dati del DNA è stato istituito presso il DAP - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le varie fasi di tipizzazione del DNA, avvalendosi di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro del laboratorio (LIMS), al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni svolte.

Quindi ciò ha implicato la creazione di fatto di due strutture differenti, differenziando quindi il luogo di raccolta delle tracce e dei relativi profili genetici, provenienti dai reati, dai campioni biologici e dai profili genetici di indagati e sospettati, inclusa anche la popolazione carceraria, a cui oltre alla consueta schedatura tramite impronte e foto, verrà effettuato di prassi il tampone buccale.

Da ciò ne è derivato un inevitabile allungamento dei tempi di attuazione della legge, poiché soprattutto per quanto riguarda il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, il DAP ha dovuto creare dal nulla sia il laboratorio che le figura operative che dovranno produrre i dati genetici, istituendo dei ruoli tecnici nel Corpo della Polizia Penitenziaria.

A quattro mesi dall'entrata in vigore della legge dovevano essere emanati infatti i decreti attuativi, che per una serie di problematiche sopraggiunte, sia logistiche, che relative al personale e al trattamento e gestione dei dati personali, sono stati pubblicati solo nel settembre 2015 (quindi ben oltre 6 anni dalla legge).

I decreti attuativi hanno consentito di regolamentare:

  • il funzionamento e l'organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale;
  • le modalità di trattamento, di accesso e di comunicazione dei dati;
  • le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici;
  • i tempi di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici;
  • le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale;
  • le competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale;
  • le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie;
  • le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici.
I criteri di inserimento dei profili genetici in Banca Dati

La legge 85/2009 indica anche quali sono i casi in cui è previsto l'inserimento dei profili genetici nella Banca Dati Nazionale (art. 7):

  • i profili genetici di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, indicati all'articolo 9 della legge (v. infra);
  • i profili genetici estrapolati da reperti biologici (tracce) acquisiti nel corso di procedimenti penali, con le modalità disciplinate dall'articolo 10 della legge;
  • i profili genetici di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

Alla Banca Dati Nazionale è infatti assegnato, inoltre, il compito di raffronto del DNA a fini di identificazione.

Le funzioni del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA sono invece le seguenti (art. 8):

  • tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti indicati dalla legge;
  • conservazione dei relativi campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA dei soggetti detenuti, sospettati e/o indagati.

Il Laboratorio Centrale svolge quindi le sue funzioni solo con riferimento alle sostanze biologiche (tamponi buccali) prelevate dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, individuati dall'art. 9 della legge: soggetti in custodia cautelare; quelli arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo; i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

Il prelievo sarà possibile esclusivamente qualora nei confronti dei citati soggetti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (salvo per alcune fattispecie di reato specificamente indicati, quali ad esempio reati non violenti, illeciti societari, reati tributari, ecc., rispetto ai quali l'esame del DNA non è di ausilio alle indagini).

È dunque previsto che i soggetti dai quali prelevare il campione biologico siano previamente identificati tramite il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali (AFIS); i prelievi mediante tampone buccale, o citando la legge, i prelievi di “mucosa orale”, dovranno essere effettuati da personale debitamente formato e dovranno essere due, così da consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA.

Sono state altresì delineate le modalità del prelievo, dell'etichettatura e della conservazione del campione biologico per l'invio al Laboratorio, che provvederà alla tipizzazione del DNA e alla conservazione del secondo campione biologico, nonché all'inserimento informatizzato del profilo del DNA nella banca dati nazionale.

L'acquisizione del campione biologico negli altri casi previsti dalla legge (ovvero nell'ambito di un'indagine penale e in caso di denuncia di scomparsa) avviene in base all'art. 6 dello schema di regolamento. In particolare, quando viene presentata denuncia di scomparsa di una persona, il profilo del DNA viene estratto dagli oggetti personali dello scomparso o, se consenzienti, dai suoi consanguinei (con conservazione del loro profilo in un sottoinsieme della banca dati nazionale). In caso di cadaveri non identificati o di reperti biologici rinvenuti nell'ambito di indagini penali, la tipizzazione può essere effettuata dai laboratori delle forze di polizia e dai laboratori che ne abbiano i requisiti (laboratori universitari, laboratori pubblici o privati che abbiano acquisito l'accreditamento 17025) che trasmettono i dati alla Banca Dati Nazionale.

È stato poi emanato il regolamento che disciplina i presupposti tecnici che consentono di concludere il raffronto tra i profili con una concordanza positiva o con una quasi concordanza (art. 10):

  • per concordanza totale si intende il caso in cui tutti i valori identificativi degli alleli confrontati costituenti il profilo genetico sono identici.
  • Per quasi concordanza si intende il caso in cui tra due profili del DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati è di valore diverso. Una quasi concordanza è ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sette regioni dei due profili del DNA raffrontati.

I profili genetici possono essere trasmessi alla Banca Dati dal Laboratorio Centrale del DAP, dai laboratori delle Forze di Polizia ed dai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione (università, laboratori accreditati, ecc). Tali strutture dovranno obbligatoriamente trasmettere alla medesima Banca Dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato di accreditamento.

È stato poi stabilito che i profili genetici vengano inseriti nella Banca Dati solo se ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni. I profili del DNA sono inseriti al primo livello a partire da un numero di loci pari a sette, mentre solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello. Nel caso in cui, in un procedimento penale, si proceda alla tipizzazione del DNA di più profili dello stesso soggetto, si trasmette alla Banca Dati solo il profilo del DNA che condivide gli stessi loci.

Non potranno essere inseriti al secondo livello della Banca Dati i profili del DNA costituiti da una commistione di più profili (profili misti). Nel caso di commistioni di più profili del DNA dove è distinguibile, in modo quantitativo a partire dall'altezza dei picchi degli alleli, una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è trasmessa al secondo livello della Banca dati la sola componente maggioritaria. Il risultato deve essere confermato da un doppio esperimento condotto utilizzando due differenti kit commerciali di amplificazione del DNA, in cui si devono sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci.

L'accesso e la consultazione della Banca Dati Nazionale del DNA

Per quanto riguarda invece l'accesso alla Banca Dati e la consultazione, è previsto che la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzate a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Infatti i profili vengono tracciati mediante sistemi crittografati e gli operatori non conoscono i dati anagrafici dei soggetti da cui provengono i campioni biologici.

Inoltre è stato stabilito di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni. Tali dati, per maggiore tutela, riguardanti gli accessi e i trattamenti dati saranno conservati per 20 anni.

Sono stati inoltre specificamente disciplinati i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico e posti limiti temporali massimi per la conservazione nella banca dati nazionale del profilo del DNA (quarant'anni) e del campione biologico (venti anni).

Quanto ai tempi di conservazione dei campioni biologici non utilizzati (si ricorda che per ciascun soggetto vengono effettuati due prelievi), è stato previsto che questi siano conservati per otto anni, per poi essere distrutti.

La legge 85/2009 punisce con la reclusione da uno a tre anni il pubblico ufficiale che usa i dati in modo improprio e affida al Garante per la protezione dei dati personali il controllo sulla banca dati nazionale del DNA (articolo 15).

È stato poi regolamentato lo scambio di informazioni sui profili del DNA con le autorità straniere nell'ambito dalla cooperazione transfrontaliera.

Il punto di contatto della Banca Dati Nazionale è individuato nel Servizio per la Cooperazione Internazionale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (art. 11); specifiche credenziali di autorizzazione e autenticazione saranno forniti ai punti di contatto esteri abilitati a consultare, in via informatica, il secondo livello della nostra banca dati nazionale. Parallelamente, la nostra polizia giudiziaria potrà ricercare un profilo del DNA anche in ambito internazionale, consultando le diverse banche dati nazionali attraverso un'applicazione della nostra banca dati (art. 13).

Criticità dell'indagine

Il DNA è un dato particolare, che rivela informazioni relative non solo alla persona ma anche ai suoi familiari e a determinate patologie. Numerosi sono i problemi etici e giuridici che hanno inevitabilmente allungato i tempi di attuazione di una legge certamente complessa. Infatti oltre a identificare gli eventuali colpevoli di un reato, attraverso l'analisi del DNA è possibile rilevare legami parentali e genitoriali, diagnosi di malattie genetiche o di predisposizione a queste con inevitabili ricadute negative sia sull'individuo sia sulle persone a lui vicine. Ne è derivato che la formazione del database a fini giudiziari abbia dovuto tenere conto di questi elementi, bilanciando tra gli interessi legati alla repressione del crimine e i rischi legati a condotte invasive e discriminatorie nei confronti della riservatezza e dignità della persona.

Tuttavia è innegabile che la Banca Dati Nazionale del DNA sia uno strumento di fondamentale importanza per la risoluzione dei casi giudiziari, soprattutto di quelli che vengono definiti reati minori, quali furti e rapine, che tuttavia creano indiscutibilmente allarme sociale.

Le potenzialità positive nell'utilizzo di database genetici per scopi giudiziari sono innumerevoli: dalla maggior efficienza e rapidità delle indagini, all'azione repressiva, fino al risparmio di risorse umane e mezzi impiegati a contrasto della criminalità.

È stato previsto che i profili del DNA, già acquisiti in precedenza alla promulgazione della legge nel corso di procedimenti penali, verranno inseriti nel primo livello della banca dati nazionale del DNA, se relativi a soggetti rientranti nelle categorie dell'art. 9 della legge 85/2009. Nelle more dell'inserimento, che dovrà rispettare alcuni requisiti tecnici, i profili conservati dalle forze di polizia potranno essere utilizzati a fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Si ipotizza che oltre 50.000 profili del DNA già acquisiti sulla "scena del crimine" o prelevati da indagati prima della legge, custoditi presso gli archivi di Polizia Scientifica Istituiti presso i tre Gabinetti di Polizia Scientifica della Polizia di Stato (Roma, Napoli e Palermo) e i quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (Ris) dell'Arma dei Carabinieri (Roma, Parma, Messina, Cagliari), verranno riversati nella Banca Dati Nazionale, consentendo nella migliore delle ipotesi, solo nei primi mesi di utilizzo di questo strumento, di attribuire la maggior parte dei reati a carico di ignoti, soprattutto furti e rapine, commessi spesso da soggetti recidivi. Nell'esperienza di altri stati a noi vicini, ad esempio la Francia, il 40% dei reati irrisolti, per i quali cioè non è stato mai trovato l'autore, sono stati risolti grazie all'introduzione della Banca Dati.

Inoltre e non da ultimo, è necessario ricordare come la Banca Dati sia anche un validissimo strumento per gli avvocati difensori, poiché se un soggetto è indagato per un reato, ad esempio una rapina, e viene isolato sui reperti rinvenuti sulla scena del crimine un DNA di un altro soggetto già presente in Banca Dati, è chiaro che in automatico il primo soggetto viene escluso.

È necessario però sottolineare, come ho avuto modo più volte di fare nei precedenti articoli pubblicati, che l'analisi del DNA per scopi investigativi non è esente da errori. L'elevata sensibilità che caratterizza le tecniche di analisi del DNA per scopi forensi pone inevitabilmente il problema dell'affidabilità dei risultati ottenuti dall'esame delle tracce biologiche provenienti dalla scena del crimine.

L'affidabilità di questo strumento è strettamente legata alle capacità dei laboratori di assicurare la competenza dei propri operatori, la disponibilità di risorse tecniche e logistiche, la validità delle metodiche utilizzate.

Risulta quindi di fondamentale importanza che i laboratori che producono tali dati genetici, siano essi delle forze di polizia o di altri istituti pubblici e/o privati, siano accreditati e certificati per alimentare la Banca Dati del DNA, a garanzia che le procedure adottate da tali strutture siano conformi alle indicazioni internazionali di buona pratica di laboratorio ma ancor di più alle rigide regole imposte dall'accreditamento ISO/IEC 17025, che consente di offrire garanzie sull'affidabilità dei risultati.

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