Il trasferimento della madre per lavoro non determina la perdita dell'affidamento del figlio
04 Luglio 2022
Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso del padre di un minore avverso la decisione della Corte d'Appello di accordare alla madre il trasferimento della propria residenza e quella del figlio in un'altra città, consentendo l'iscrizione del minore presso un istituto scolastico nella nuova città: secondo i Giudici di merito, infatti, non può essere trascurato il diritto del coniuge affidatario di trovare un'occupazione lavorativa in un luogo diverso da quello in cui si trova la dimora del padre del minore, «non essendo una tale scelta in sé idonea a pregiudicare l'affidamento e dovendo per contro il giudice unicamente verificare il collocamento più funzionale a salvaguardare il benessere del figlio». La decisione della Corte d'Appello coglie nel segno: la Suprema Corte, infatti, ha affermato che il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass. civ., n. 18087/2016). Ne consegue che «il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario» (ex multis, Cass. civ., n. 9633/2015). Ciò posto, nel caso in esame i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ha ostacolato il rapporto padre-figlio, né ha pregiudicato il preminente interesse del minore: la soluzione adottata dalla Corte di Appello ha infatti operato un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori, «che tiene conto, da un lato, delle prospettive lavorative della madre e, dall'altro, della possibilità per il padre di regolare in modo elastico gli incontri col minore». Vittoria, dunque, per la madre del minore.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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